Cassazione Penale, Sentenza n. 51310/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza dappello che aveva dichiarato la prescrizione dei reati tributari riferiti agli anni 2010-2011, rideterminato sanzioni principali e accessorie, confermato nel resto la sentenza di primo grado (che aveva qualificato come tentata l'estorsione contestata a Racanati, lo aveva assolto per il porto dell'arma ma lo aveva condannato per detenzione dell'arma, e aveva già estinto per prescrizione i fatti 2008-2009). I motivi di cassazione dedotti: manifesta illogicità e carenza di specificità della motivazione in ordine alla prova del porto e della detenzione dell'arma; contestazione della attendibilità della persona offesa in relazione ai reati di usura e tentata estorsione, con rilievo sulla natura degli interessi e sulla invocata applicazione dell'art. 1194 c.c.; contestazione della valutazione dei reati tributari per le annualità 2012-2013 e richiesta di rinnovazione istruttoria per una consulenza contabile; censura per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la valutazione della recidiva in capo a Magarelli e Racanati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza e per difetto di specificità, rilevando che le doglianze non si confrontano con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata e si limitano a richiedere una diversa valutazione del merito e della prova, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo i vizi estremi della motivazione. La Corte ha ritenuto congrua e coerente la motivazione della Corte territoriale e del giudice di primo grado circa l'attendibilità della persona offesa, la qualificazione degli interessi come usurari e la sussistenza dell'elemento psicologico dell'estorsione tentata; ha condiviso la valutazione sulla detenzione dell'arma e ha escluso l'interesse a impugnare il capo relativo al porto, essendo intervenuta assoluzione in primo grado. Ha altresì ritenuto non necessaria la nomina della consulenza contabile in appello nel rito abbreviato, atteso il valore univoco della documentazione prodotta. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, rilevando profili di colpa nella proposizione dei ricorsi, al versamento di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma richiamata come base formale per l'enunciazione sintetica dei motivi in cassazione; disciplina la forma della motivazione dei motivi di ricorso in materia penale
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che consente la declaratoria d'inammissibilità per motivi manifestamente infondati o privi di specificità; applicata dalla Corte per rigettare i ricorsi
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata in combinato con art. 581 per delimitare i profili di legittimità sindacabili in cassazione e per la declaratoria di inammissibilità
art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Individua quale materia di legittimità i vizi della motivazione e i limiti del sindacato di cassazione; la Corte ne ha dato applicazione richiedendo specificità e confronto con le ragioni della decisione impugnata
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sul giudizio abbreviato d'appello; la Corte ha interpretato che in tale rito la facoltà di integrazione istruttoria è limitata e il giudice non è obbligato ad accogliere richieste di prova supplementare se non necessario
Consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; norma usata per irrogare la sanzione di euro 3.000 a ciascun ricorrente
Norma civile relativa all'imputazione degli interessi che la Corte ha ritenuto non applicabile nel giudizio penale per valutare la natura usuraria degli interessi; la sua invocazione da parte dei ricorrenti è stata ritenuta giuridicamente infondata
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai criteri per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- In cassazione non è consentito un nuovo esame di merito o della valutazione probatoria salvo che non si evidenzino vizi della motivazione che siano manifesti, contraddittori o inesistenti; i motivi devono confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata
- Le doglianze generiche sulla presunta inaffidabilità della prova o sulla diversa valutazione degli elementi probatori sono generalmente inammissibili se si limitano a chiedere una rivalutazione dei fatti senza indicare errori logici evidenti nella motivazione
- Nel rito abbreviato d'appello la richiesta di acquisizione di una consulenza tecnica è una facoltà che il giudice svolge solo se strettamente necessaria; la corte d'appello non è obbligata a ordinarla quando la documentazione già acquisita appare univoca
- L'invocazione di norme civilistiche relative all'imputazione degli interessi non incide automaticamente sulla qualificazione penale degli interessi come usurari; in sede penale va valutata l'illecitatezza e il dolo con cui è stata pattuita la misura degli interessi
- Le richieste di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche devono essere formulate con specificità per essere valutate positivamente; motivi di gravame vaghi possono legittimamente determinare un rigetto sintetico da parte della corte territoriale
- Proporre ricorsi in cassazione senza adeguata specificazione delle censure e senza confronto ragionato con la motivazione impugnata espone al rischio di inammissibilità e a condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie per dolo o colpa nella proposizione dell'impugnazione
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