Cassazione Penale, Ordinanza n. 05369/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. In sostanza contestava la quantificazione della pena irrogata, chiedendo l'annullamento della decisione, anche tramite memoria difensiva. La Corte di cassazione rileva che il motivo è diretto contro la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e non evidenzia né illogicità manifesta né arbitrio nella motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'appello aveva infatti valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e, pur ritenendo la pena originariamente inflitta non congrua per difetto, l'aveva confermata per il divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, osservando che la determinazione della pena rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito e che la motivazione della Corte di appello era congrua e immune da vizi di legittimità. Ha inoltre escluso che, in presenza di inammissibilità per manifesta infondatezza, potesse essere dichiarata d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma richiamata per la valutazione dei criteri di commisurazione della pena; il giudice di merito può darne conto anche sinteticamente o globalmente.
Non può operare in sede di legittimità quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, impedendo la declaratoria di proscioglimento per una causa di non punibilità maturata dopo la sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la quantificazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- Ai fini della commisurazione della pena, è sufficiente una motivazione anche sintetica che dia conto della valutazione, anche globale, dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- In sede di legittimità non è deducibile con esito favorevole una censura che si limiti a contestare il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma un valido rapporto processuale ai fini della declaratoria di cause di non punibilità sopravvenute ex art. 129 c.p.p., compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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