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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27693/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento con cui il Tribunale di Brescia aveva condannato Bzeouech per reati di droga (art. 73 DPR 309/90), contestando l'omissione dell'adozione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 86 DPR 309/90 e l'assenza di motivazione circa la sussistenza della pericolosità sociale del condannato, pur ritenuta dal P.M. giustificata dai fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che, nell'ipotesi di patteggiamento, l'omissione di una misura di sicurezza obbligatoria per legge (come l'espulsione prevista dall'art. 86 DPR 309/90 per i reati di cui all'art. 73) rende ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 co. 2-bis. La Corte ha ricordato l'obbligo del giudice di accertare e motivare in concreto la pericolosità sociale prima di disporre l'espulsione (anche in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 58/1995) e ha ritenuto che nel caso concreto il Tribunale non abbia svolto tale valutazione. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza limitatamente alla omessa statuizione sull'espulsione e il rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio sul punto, salvo che la condanna sostanziale rimanga valida.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina del giudizio per patteggiamento; la Corte ricorda che taluni benefici connessi al patteggiamento non escludono l'applicazione di misure di sicurezza obbligatorie previste dalla legge.

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    Prevede fattispecie di reato in materia di stupefacenti; la commissione di tali reati attiva la disciplina speciale sull'espulsione prevista dall'art. 86 del DPR 309/90.

  • art. 86 D.P.R. 309/90

    art. 86, co. 1, D.P.R. 309/90

    La norma originariamente prevedeva l'espulsione dello straniero condannato per i reati indicati; la giurisprudenza di legittimità e la Corte Costituzionale hanno chiarito che il giudice deve prima accertare e motivare la sussistenza, in concreto, della pericolosità sociale prima di disporre l'espulsione.

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    art. 448 co. 2-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti della impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento; la Corte ha ritenuto che l'omissione di una misura di sicurezza obbligatoria costituisce eccezione che rende ammissibile il ricorso per cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sulla disciplina generale del ricorso per cassazione; la Corte richiama che, qualora la misura sia obbligatoria per legge rispetto al titolo di reato, si applicano le regole generali di cassazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 58/1995

    Sentenza n. 58 del 24/02/1995

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che imponeva l'espulsione automatica senza accertamento concreto della pericolosità sociale; da ciò deriva l'obbligo di motivazione concreta da parte del giudice prima di disporre l'espulsione.

  • Legge 12 giugno 2003, n. 134

    Modifiche al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): le agevolazioni connesse al patteggiamento non comprendono l'esonero dall'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza se tali misure sono obbligatorie per legge.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alle conseguenze dell'omissione: la giurisprudenza indica che l'art. 619 non è applicabile per sanare l'omessa valutazione della pericolosità sociale, pertanto occorre l'annullamento con rinvio limitato al punto.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento con condanna per reati indicati nell'art. 86 DPR 309/90, il giudice deve comunque verificare e motivare in concreto la sussistenza della pericolosità sociale prima di disporre l'espulsione; l'assenza di tale motivazione rende la sentenza impugnabile in Cassazione.
  • L'omissione di una misura di sicurezza obbligatoria per legge (non meramente facoltativa) nella sentenza di patteggiamento integra un vizio che consente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 co. 2-bis.
  • La Corte Costituzionale ha escluso l'espulsione automatica: ogni ordine di espulsione richiede valutazione individuale e motivata della pericolosità sociale.
  • La conseguenza tipica dell'omessa valutazione della pericolosità è l'annullamento limitato alla statuizione omessa e il rinvio al giudice di merito per il necessario accertamento, senza incidere sulla parte di condanna già validamente pronunciata.
  • I benefici e le limitazioni connessi al patteggiamento non esentano il giudice dall'applicare misure di sicurezza obbligatorie previste dalla legge per il titolo di reato.

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