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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13239/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Foggia che, all'esito di un accordo tra le parti, le ha applicato la pena di anni quattro di reclusione, oltre alla revoca della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria. Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: vizio di motivazione e violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 17 aprile 2019, nella parte in cui era stata disposta la revoca della patente. La censura sosteneva, in sostanza, che la sanzione accessoria non fosse correttamente applicata nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità, osservando che nel caso concreto la revoca della patente operava ex lege, anche secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, poiché all'imputata era stata espressamente contestata l'aggravante del comma 2 degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    La contestazione dell'aggravante del comma 2 rileva ai fini dell'applicazione ex lege della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

  • art. 590-bis c.p.

    La contestazione dell'aggravante del comma 2 rileva ai fini dell'applicazione ex lege della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

  • art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada

    La norma, letta secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, disciplina l'applicazione della revoca della patente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la revoca operasse comunque ex lege.

  • Corte Cost., sent. n. 88 del 17 aprile 2019

    È richiamata come criterio interpretativo dell'art. 222 cod. strada in tema di revoca della patente.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata per fondare la condanna della ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la revoca della patente è prevista ex lege in conseguenza della contestazione di specifiche aggravanti dei reati di omicidio stradale o lesioni stradali, la relativa applicazione non può essere utilmente censurata in cassazione se la doglianza non si confronta con tale presupposto normativo.
  • La deduzione in sede di legittimità di un vizio relativo alla sanzione amministrativa accessoria è inammissibile se ignora che, nel caso concreto, la sanzione consegue automaticamente alla contestazione dell'aggravante prevista dalla legge.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
  • La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 222 cod. strada non esclude la revoca della patente quando siano contestate le aggravanti che la legge collega a tale effetto accessorio.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliFuga e omissione di soccorso
RamiReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

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