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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39594/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 12/04/2022 che aveva riconosciuto, ai fini della recidiva, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e di ogni altro effetto penale, due sentenze straniere pronunciate a carico di Angelo Cucinotta (Tribunale di Sarine, Svizzera), ma aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale di Bourg-En-Bresse (Francia, 21/11/2006, irrevocabile 22/01/2007), ritenendo non necessaria la formale procedura di riconoscimento alla luce dell'art. 3 del d.lgs. n. 73/2016. Il Procuratore generale deduceva violazione di legge (art. 730 cod. proc. pen. e art. 3 d.lgs. 73/2016), sostenendo che il riconoscimento era necessario per attribuire alla sentenza francese effetti anche ai fini dell'applicazione di pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici) e per le determinazioni sulla pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 3 del d.lgs. 73/2016 consente di valutare le condanne pronunciate in altri Stati membri dell'Unione europea, anche in assenza di un formale procedimento di riconoscimento ai sensi dell'art. 730 cod. proc. pen., per le determinazioni sulla pena, per stabilire la recidiva e altri effetti penali (nonché nella fase di esecuzione). Ha altresì ritenuto che il Procuratore generale fosse privo di effettivo interesse a ottenere il riconoscimento della sentenza francese quanto agli effetti di interdizione dai pubblici uffici, poiché il contestato soggetto risultava già destinatario del riconoscimento di due sentenze svizzere sufficienti a produrre gli effetti penalmente rilevanti (una con interdizione perpetua e l'altra con condanna a sette anni), rendendo superflua la pronuncia sulla sentenza francese. Di conseguenza il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • art. 730 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il procedimento di riconoscimento delle sentenze straniere; il ricorrente sosteneva che fosse necessaria una formale pronuncia di riconoscimento, mentre la Corte ha osservato che per gli effetti disciplinati dall'art. 3 d.lgs. 73/2016 il riconoscimento formale non è necessario.

  • art. 734 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale fatto nel ricorso (richiesta di formale pronuncia); la Corte non ha ravvisato la necessità di una pronuncia formale in presenza delle previsioni del d.lgs. 73/2016 e dell'effettiva mancanza di interesse del ricorrente.

  • d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73 (attuazione decisione quadro 2008/675/GAI)

    "le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorita' giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualita' o la professionalita' nel reato o la tendenza a delinquere"

    Stabilisce che le condanne di altri Stati membri possono essere prese in considerazione, anche senza formale riconoscimento, per determinazioni sulla pena, per la recidiva e altri effetti penali; la Corte la interpreta come idonea a coprire anche la fase di esecuzione e gli effetti accessori derivanti dalla pena principale, nell'ambito degli scambi informativi europei.

  • Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio

    Quadro europeo volto a garantire che le condanne pronunciate in uno Stato membro possano produrre effetti equivalenti negli altri Stati membri nella misura prevista dal diritto nazionale, favorendo lo scambio di informazioni e la loro valutazione ai fini penali.

  • art. 12 cod. pen.

    Disposizione del codice penale italiana che elenca gli effetti delle condanne straniere ai fini dell'ordinamento nazionale; la questione verteva sull'estensione degli effetti (in particolare il n.2 riguardante le pene accessorie), e la Corte ha ritenuto che, alla luce del d.lgs. 73/2016 e della giurisprudenza, tali effetti possano essere considerati anche in assenza di riconoscimento formale.

  • art. 5-bis d.lgs. 73/2016 (Casellario giudiziale europeo)

    Prevede l'iscrizione diretta delle condanne pronunciate in altro Stato membro nel casellario giudiziale nazionale (mediante Ufficio centrale), favorendo la disponibilità delle informazioni sulle condanne straniere per le autorità italiane.

Massime di principio

  • Le condanne pronunciate in altri Stati membri UE possono essere valutate in Italia, anche senza formale procedimento di riconoscimento, ai fini della determinazione della pena, della dichiarazione di recidiva e di altri effetti penali, purché non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano (art. 3 d.lgs. 73/2016).
  • La rilevanza delle condanne straniere, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 73/2016, si estende non solo alla fase del giudizio di merito ma anche alla fase di esecuzione della pena, comprendendo effetti che conseguono di diritto alla pena principale, ivi incluse talune conseguenze accessorie previste dal diritto nazionale.
  • Il procedimento formale di riconoscimento (art. 730 e correlati) resta disponibile, ma non sempre è necessario: va valutato caso per caso in base agli effetti richiesti e alle informazioni disponibili tramite gli strumenti di cooperazione (es. Casellario giudiziale europeo).
  • Prima di richiedere il riconoscimento formale di una sentenza straniera occorre verificare l'effettivo interesse giuridico: se altre condanne riconosciute o iscritte producono già gli effetti perseguiti, la richiesta può risultare priva di interesse e pertanto inammissibile o inefficace.
  • Nel dubbio sull'attribuzione di specifiche pene accessorie o effetti non chiaramente ricompresi nell'ambito dell'art. 3, può essere opportuno ricorrere al procedimento di riconoscimento formale per ottenere una pronuncia esplicita e sicurezza applicativa.
  • Bisogna sempre controllare la compatibilità delle condanne straniere con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano; se sussistono profili di contrasto, l'art. 3 non consente di conferire rilevanza alle condanne straniere.

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