Cassazione Penale, Sentenza n. 20511/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare (salvo per un capoverso relativo al tentato omicidio) disposta dal GIP del 3 ottobre. Al ricorrente sono contestati reati di partecipazione al sodalizio 'ndranghetista (cosca Libri) e plurimi episodi di porto/detenzione illecita di armi e ricettazione, tutti aggravati da finalità di agevolazione mafiosa. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduce violazione e falsa applicazione di norme penali (in particolare art. 416 bis cod. pen. e art. 273 cod. proc. pen.) e vizi di motivazione: si censura che i fatti in materia di armi e ricettazione non risultino funzionali alla sopravvivenza o affermazione del sodalizio e che la partecipazione del ricorrente con ruolo organizzativo sia dedotta in modo generico e fondato su rapporti personali più che su manifestazioni concrete di appartenenza e di ruolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità si fonda sulla ritenuta manifesta infondatezza dei motivi: il Tribunale per il riesame aveva fornito motivazione adeguata, logica e non contraddittoria valorizzando conversazioni intercettate che, secondo la Corte, dimostrano un ruolo organizzativo/dirigenziale del ricorrente e la funzionalità della disponibilità di armi e mezzi al sodalizio. La Corte ha ritenuto inoltre che i profili di travisamento della prova o di errata valutazione degli elementi probatori non superino i limiti di ammissibilità tipici del giudizio cautelare e delle censure consentite in sede di cassazione. Infine, si disponevano gli adempimenti detentivi previsti dalle norme applicabili (art. 94 disp. att.).
Norme richiamate
Norma sostanziale sull'associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto sussistente la partecipazione del ricorrente in ruolo organizzativo/dirigenziale sulla base del compendio indiziario (conversazioni intercettate) e della funzionalità delle condotte di supporto logistico al sodalizio.
Regola di giudizio per la valutazione cautelare: la Corte ha richiamato il parametro di valutazione incidentale cautelare, ritenendo che gli elementi raccolti siano sufficienti a sostenere la misura cautelare in questa fase.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Limiti dell'impugnazione in cassazione: citata in relazione ai vizi dedotti (violazione di legge e vizi motivazionali). La Corte ha ritenuto che le doglianze non dimostrino manifesta illogicità, contraddizione o apparente motivazione tale da rendere ammissibile il ricorso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata a corredo dell'impugnazione (richiesta di cassazione ai sensi delle disposizioni attuative).
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso: applicata dalla Corte a carico del ricorrente.
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma relativa agli adempimenti detentivi: la Corte ha disposto gli adempimenti del direttore dell'istituto penitenziario in relazione alla condizione detentiva del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per delitti di tipo mafioso, il giudice può fondare la custodia cautelare anche su un compendio indiziario composto da conversazioni intercettate che evidenzino disponibilità di armi, mezzi e ruoli organizzativi: tali elementi, se logicamente e coerentemente motivati, sono idonei a sostenere la misura in fase cautelare.
- Le doglianze che lamentano una diversa interpretazione del contenuto delle intercettazioni o un travisamento della prova sono spesso difficili da far valere in cassazione se non si dimostra una manifesta illogicità, contraddittorietà o superficie della motivazione del giudice di merito.
- Nel giudizio cautelare vige lo standard previsto dall'art. 273 cod. proc. pen.: non è richiesta la certezza probatoria, ma una gravità indiziaria e valutazioni logiche e congrue che giustifichino la misura; le contestazioni sul merito della valutazione probatoria incontrano limiti di ammissibilità in sede di ricorso per cassazione.
- Le censure che implichino una mera rivalutazione degli elementi probatori o la richiesta di apprezzamenti alternativi sono generalmente inammissibili o inefficaci in cassazione se non supportate da profili di illegittimità formale o da manifesta illogicità della motivazione.
- Quando il giudice di merito espone una motivazione articolata e coerente, ancorata a elementi concreti (intercettazioni, rapporti tra soggetti, funzionalità delle condotte), il giudice di legittimità tende a confermare la decisione cautelare salvo vizi di diritto o di logicità palese.
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