Cassazione Penale, Sentenza n. 25150/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la conferma delle condanne per reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B e capo D). I ricorrenti contestano la insufficienza e la erronea valutazione delle prove (assenza di sequestro per il capo B, valutazione di dichiarazioni e videoregistrazioni, eccessiva inferenza dalle precedenti penali), deducono che la detenzione fosse per uso personale e quindi ricondotta all'art. 74/75 (lieve entità), criticano la valutazione tra circostanze attenuanti e aggravanti (recidiva, art. 73 comma 6) e, in un motivo nuovo ex art. 585 comma 4 c.p.p., sostengono l'estinzione per prescrizione dei reati commessi nel 2007 in base alla disciplina post legge n.251/2005.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi: molte censure erano valutazioni di fatto o richieste di rivalutazione del compendio probatorio, quindi non sindacabili in sede di legittimità (art. 606 comma 3 c.p.p.); i ricorrenti non hanno confrontato le proprie censure con la ratio decidendi della sentenza impugnata (mancato confronto critico), rendendo i motivi inammissibili; il motivo nuovo sulla prescrizione è stato dichiarato manifestamente infondato poiché, dato il contenuto di eroina e cocaina e i relativi limiti edittali, i reati non erano prescritti né alla data della sentenza impugnata né nell'attualità (applicazione degli artt. 157 e 161 c.p.). Conseguenze pratiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Norma sanzionatoria applicata per la condanna relativa alla detenzione e spaccio di eroina e cocaina; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità per i capi contestati sulla base del compendio probatorio valutato non manifestamente illogico.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 6
Riferimento all'aggravante (es. recidiva o altre aggravanti correlate all'art. 73); la Corte ha ritenuto che la bilanciatura con le attenuanti fosse motivata e non viziata.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 5
Richiamata con riferimento all'ipotesi di lieve entità; la Corte territoriale ha escluso la sussunzione nell'ipotesi di lieve entità in ragione del dato ponderale e del grado di offensività e del modus operandi accertato.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, comma 5
Richiamata nella discussione sulla tipizzazione della condotta come uso personale; la Corte ha ritenuto che gli elementi concreti non consentissero tale derubricazione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Norma invocata per escludere la sindacabilità in Cassazione di censure che costituiscono mero apprezzamento di fatto o rivalutazione del materiale probatorio; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili le doglianze concernenti valutazioni probatorie.
Codice di procedura penale, art. 585, comma 4
Regola sui motivi nuovi in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile anche il motivo nuovo relativo alla prescrizione perché assorbito dalla inammissibilità e perché manifestamente infondato.
Codice penale, artt. 157 e 161
Norme sulla prescrizione (ratione temporis); la Corte ha valutato che, alla luce dei limiti edittali applicabili ai reati commessi con eroina e cocaina, i reati non erano prescritti alla data di delibazione né lo sono ora.
Codice di procedura penale, art. 616
Autorità a irrogare sanzioni per inammissibilità; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ritenendola equa in considerazione della colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000 (richiamata)
Richiamata per la corretta interpretazione dell'art. 616 c.p.p. nella determinazione della misura equitativa delle somme da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove sono inammissibili (art. 606 c.p.p.).
- Ogni motivo in cassazione deve confrontarsi espressamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; l'assenza di confronto critico rende il motivo inammissibile.
- I motivi nuovi ex art. 585 comma 4 c.p.p. non possono supplire a vizi di inammissibilità dei motivi principali e possono essere dichiarati inammissibili se manifestamente infondati o assorbiti.
- Le deduzioni sulla prescrizione devono valutare correttamente i termini ratione temporis in relazione al limite edittale del reato; affermazioni generiche sulla prescrizione sono facilmente dichiarate manifestamente infondate.
- La sussunzione della condotta nell'ipotesi di lieve entità (uso personale) richiede valutazione puntuale di peso, modalità e contesto; quantità, modus operandi e ripetitività possono escludere la lieve entità.
- La mancata partecipazione o la mancata richiesta di rinvio in udienza, senza legittimo impedimento, può aggravare la posizione difensiva e non impedisce la decisione della Corte.
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