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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13061/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deducendo un vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. in misura prevalente rispetto alla circostanza aggravante contestata. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che la corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravante.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente il bilanciamento tra circostanze, valorizzando la gravità del fatto, le modalità dell'azione e la quantità e qualità della sostanza stupefacente. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche erano richieste in prevalenza rispetto all'aggravante, ma il loro mancato riconoscimento è stato ritenuto legittimamente motivato dal giudice di merito

  • art. 133 c.p.

    nel giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee il giudice deve considerare gli elementi indicati dalla norma e gli altri dati significativi, potendo valorizzare quelli ritenuti assorbenti o prevalenti

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, è sufficiente una motivazione che dia conto degli elementi concreti rilevanti, anche in forma sintetica, purché logicamente coerente e ancorata alle risultanze processuali.
  • La valutazione di prevalenza o equivalenza tra circostanze eterogenee rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non presenta manifesta illogicità o carenze decisive.
  • Ai fini del controllo di legittimità sulla dosimetria della pena e sul bilanciamento delle circostanze, il richiamo alla gravità del fatto, alle modalità della condotta e alla quantità e qualità della sostanza può costituire base motivazionale sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e non emergono ragioni ostative, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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