Cassazione Civile, Ordinanza n. 21631/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società cooperativa in liquidazione aveva chiesto nei confronti dell'INPS un provvedimento che imponesse il deposito in giudizio degli estratti contributivi riferiti a una serie di nominativi, conformemente alle comunicazioni di cessazione trasmesse dal Centro per l'impiego/Città Metropolitana di Milano; in subordine, chiedeva il deposito della comunicazione telematica di inoltro al fine di poter ottenere le necessarie rettifiche degli estratti contributivi. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo difettoso l'interesse ad agire: la cooperativa avrebbe agito solo in via preventiva rispetto a possibili effetti futuri sfavorevoli, senza che l'INPS avesse avanzato pretese fondate sulle date di cessazione indicate. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 4-bis, comma 6, d.lgs. 181/2000, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2115 c.c., sostenendo che le comunicazioni obbligatorie avessero efficacia plurima e che dovesse operare il principio di non contestazione; ha inoltre sostenuto che l'interesse ad agire sussistesse per l'obiettiva incertezza pregiudizievole circa la durata dei rapporti previdenziali dei soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata su due autonome ragioni: da un lato, la domanda era sostanzialmente un'istanza di esibizione documentale, non autonomamente esperibile perché non diretta alla tutela di un diritto sostanziale; dall'altro, anche qualificandola come domanda di facere, essa non mirava all'accertamento di una situazione giuridica soggettiva, ma pretendeva l'accertamento di meri fatti contenuti nei documenti, per di più in vista di effetti futuri, mentre la tutela di mero accertamento è ammessa solo su diritti o interessi legittimi e non su meri fatti. La Corte ha quindi confermato il rigetto sostanziale della pretesa, senza statuire sulle spese per mancata difesa dell'INPS, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 6, d.lgs. n. 181/2000
Richiamato dalla ricorrente come norma sulla pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie; la Corte ne rileva però l'inconferenza rispetto alla ratio della decisione, perché la controversia non riguarda l'efficacia probatoria delle comunicazioni ma l'ammissibilità della domanda proposta.
Invocato per il principio di non contestazione; la Corte osserva che la mancata contestazione delle date di cessazione è irrilevante rispetto al decisum, poiché il rigetto deriva dalla natura della domanda e non dalla prova dei fatti.
Richiamato dalla ricorrente sull'obbligo contributivo del datore di lavoro; la Corte non lo considera decisivo, poiché il punto centrale non è l'esistenza del debito contributivo ma la mancanza di un'azione idonea a far valere la situazione sostanziale dedotta.
Richiamato dai giudici di merito per il difetto di interesse ad agire, in quanto la domanda era proposta solo in via preventiva rispetto a possibili effetti pregiudizievoli futuri.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla Corte come base della tutela giurisdizionale contenziosa di mero accertamento, ma nei limiti in cui essa riguarda diritti soggettivi o interessi legittimi, non meri fatti.
Richiamato per affermare che i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non per sé stessi.
art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019
Richiamato in via preliminare sul possibile effetto interruttivo dell'apertura della liquidazione giudiziale, ma ritenuto non ostativo al giudizio di cassazione, che prosegue per impulso officioso.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Usato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La tutela giurisdizionale di mero accertamento presuppone l'allegazione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo; non è invece ammissibile per ottenere l'accertamento di meri fatti, anche se giuridicamente rilevanti o potenzialmente utili in futuro.
- Una domanda che mira sostanzialmente solo all'acquisizione di documenti o alla loro esibizione non è autonomamente esperibile quando non sia strumentale alla tutela di un diritto sostanziale già individuato.
- Se la contestazione riguarda la natura controversa dei fatti rappresentati nei documenti, il rimedio corretto è l'azione di accertamento della situazione giuridica sostanziale pertinente, e non la sola richiesta di rettifica o produzione documentale.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se colpiscono solo profili non decisivi, il ricorso è inammissibile.
- Nel giudizio di cassazione, l'apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente non determina di per sé l'interruzione del processo, che è dominato dall'impulso officioso.
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