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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35685/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

Due soggetti, una società operante nella grande distribuzione e il suo legale rappresentante, hanno opposto un’ordinanza-ingiunzione che irrogava una sanzione amministrativa per la pretesa violazione dell’obbligo di rintracciabilità di un prodotto alimentare venduto sfuso. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e del gravame in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dei principi sulla responsabilità amministrativa, sostenendo che non poteva essere automaticamente imputata al legale rappresentante la violazione commessa in un articolato gruppo societario con struttura interna dedicata alla sicurezza alimentare, e che la Corte territoriale aveva costruito una responsabilità omissiva non contestata; 2) violazione della disciplina eurounitaria e nazionale sulla tracciabilità alimentare, assumendo che l’obbligo fosse stato rispettato e che non fosse richiesto di conservare la confezione originaria del prodotto; 3) nullità della sentenza per omessa valutazione delle prove documentali e testimoniali che avrebbero dimostrato l’adempimento degli obblighi di tracciabilità; 4) violazione delle norme sul rinvio pregiudiziale alla CGUE, lamentando il mancato rinvio alla Corte di giustizia. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi: ha escluso una responsabilità "per posizione" del legale rappresentante, ha precisato che l’illecito si configura solo quando il soggetto non sia in grado di fornire le informazioni sulla tracciabilità entro un tempo ragionevole, e ha affermato la necessità di valutare le prove dedotte. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei primi tre motivi e ha dichiarato assorbito il quarto. La sentenza del Tribunale è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in persona di altro magistrato, affinché riesamini la controversia uniformandosi ai principi di diritto enunciati: non è sufficiente, per affermare la responsabilità del legale rappresentante, la mera esistenza dell’illecito in una struttura societaria complessa; inoltre, in tema di tracciabilità alimentare, la violazione non si identifica con l’impossibilità di rispondere immediatamente alla richiesta dell’autorità, ma con l’incapacità di fornire le informazioni entro un lasso di tempo ragionevole. Il giudice di rinvio dovrà anche valutare le prove offerte sulla effettiva tracciabilità del prodotto e regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 L. 689/1981

    Richiamato come fonte dei principi generali in materia di sanzioni amministrative.

  • art. 2 L. 689/1981

    Richiamato nel contesto generale della disciplina sanzionatoria amministrativa.

  • art. 3 L. 689/1981

    La responsabilità amministrativa richiede una condotta cosciente e volontaria, dolosa o colposa, e non può essere affermata in forma oggettiva.

  • art. 6, comma 3, L. 689/1981

    La persona giuridica o l’imprenditore risponde in solido con l’autore della violazione commessa dal rappresentante o dipendente nell’esercizio delle funzioni.

  • art. 18 Reg. (CE) n. 178/2002

    paragrafo 1 e paragrafo 2

    Impone la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della filiera e richiede l’adozione di sistemi e procedure idonei a mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni richieste; non impone, di per sé, l’immediata disponibilità delle informazioni, ma la loro reperibilità entro tempi ragionevoli.

  • art. 2 D.Lgs. 05/04/2006, n. 190

    Prevede la sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi di cui all’art. 18 del Reg. (CE) n. 178/2002.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso sulle prove è ritenuto ammissibile perché specifico quanto ai mezzi istruttori richiesti e alla loro rilevanza.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il procedimento camerale e il deposito della memoria.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Parametro di deduzione della violazione di legge per i primi, secondo e quarto motivi.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Parametro di deduzione della nullità della sentenza per omessa valutazione delle prove.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato come base del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Massime di principio

  • In materia di illeciti amministrativi, la responsabilità del legale rappresentante di una società complessa non può essere affermata in modo automatico o oggettivo per il solo fatto che l’infrazione sia stata commessa in una delle unità periferiche dell’impresa.
  • Per configurare una responsabilità omissiva dell’amministratore occorre individuare uno specifico obbligo di garanzia, una concreta carenza organizzativa o di controllo, e un contributo causale specifico dell’omissione alla commissione dell’illecito.
  • In presenza di società articolate in più punti vendita, l’illecito consumato in una singola unità va primariamente riferito al responsabile preposto a quella struttura, oltre che alla società, non al legale rappresentante in via automatica.
  • L’obbligo di tracciabilità degli alimenti richiede la predisposizione di sistemi e procedure idonei a consentire la messa a disposizione delle informazioni all’autorità competente quando richieste, ma non coincide con l’obbligo di risposta immediata se le informazioni possono essere fornite in tempi ragionevolmente solleciti.
  • Ai fini della sanzione per violazione della tracciabilità alimentare, il giudice deve verificare concretamente se l’operatore sia stato in grado di ricostruire e fornire il percorso del prodotto entro un tempo ragionevole, valutando specificamente l’idoneità dei sistemi aziendali adottati.
  • Quando una parte deduce prove documentali o testimoniali specifiche e rilevanti per dimostrare l’adempimento dell’obbligo contestato, il giudice deve esaminarne la decisività e non può ometterne la valutazione in modo apodittico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveGiurisdizione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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