Cassazione Civile, Ordinanza n. 08198/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utenti)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 1286/2022. Nel corso del giudizio di legittimità, il difensore della ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, essendo munito dei relativi poteri. I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. Il testo non consente di ricostruire la lite sostanziale a monte della sentenza impugnata, perché l'ordinanza tratta esclusivamente della rinuncia al ricorso e delle conseguenze processuali.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme all'art. 391 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione senza necessità di accettazione da parte dei controricorrenti ai fini dell'estinzione. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha escluso la pronuncia sulle spese nei confronti degli altri intimati, non avendo essi svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, osservando che esso opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile ad altri esiti processuali.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata dal difensore munito di procura speciale e dei relativi poteri, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità; l'accettazione della rinuncia rileva solo ai fini delle spese.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato previsto per il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il c.d. doppio contributo unificato non si applica all'estinzione per rinuncia, perché la norma si riferisce solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo del c.d. doppio contributo unificato richiamato dalla Corte, ma non applicabile nel caso di estinzione per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proveniente dal difensore munito di procura speciale e poteri idonei, estingue il giudizio di legittimità anche senza accettazione della controparte.
- L'accettazione della rinuncia incide soltanto sul regime delle spese di lite e non sulla verificazione dell'estinzione del processo.
- Il c.d. doppio contributo unificato costituisce una misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo ai casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non estensibile all'estinzione per rinuncia.
- Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza anche quando il processo si estingue per rinuncia del ricorrente, salvo diversa regolazione nei limiti consentiti dal rito.
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