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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22477/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per truffa. Con un unico motivo si deduceva erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, c.p.p. e 640 c.p., oltre a mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La censura mirava a contestare la valutazione di merito circa il concorso dell'imputato nella truffa, sostenendo in sostanza che non vi fossero elementi sufficienti per attribuirgli la partecipazione alla condotta decettiva o per ritenere dimostrato il collegamento tra il profitto illecito e la sua condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso, richiamando un principio di diritto in materia di truffa secondo cui, quando un soggetto percepisce il profitto del reato, è massima di अनुभवienza che egli sia anche l'autore o il concorrente nella condotta decettiva, salvo che l'imputato alleghi concreti e oggettivi elementi idonei a collocarlo fuori dalla catena causale tipica. Poiché il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione di tale principio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, commi 1 e 2, c.p.p.

    richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova; la Corte ne esclude la violazione ritenendo corretta la valutazione del merito e non ravvisando inversione dell'onere della prova.

  • art. 640 c.p.

    richiamato in relazione al delitto di truffa; la Corte ribadisce che il profitto patrimoniale è sbocco fisiologico dell'artificio o raggiro e può fondare il concorso del soggetto che lo percepisce.

  • art. 616 c.p.p.

    utilizzato implicitamente per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di truffa, la percezione del profitto illecito da parte di un soggetto costituisce un forte indice della sua partecipazione alla condotta decettiva o del suo concorso nel reato, poiché il vantaggio patrimoniale rappresenta lo sbocco fisiologico dell'artificio o del raggiro.
  • Non si determina un'inversione dell'onere della prova quando si richiede all'imputato, destinatario del provento illecito, di allegare elementi concreti e oggettivi idonei a dimostrare la propria estraneità alla catena causale tipica.
  • La censura di vizio motivazionale e di violazione dell'art. 192 c.p.p. è infondata quando il giudice di merito abbia valorizzato in modo coerente il collegamento tra il soggetto che riceve il profitto e la condotta fraudolenta, in conformità a massime di esperienza riconosciute dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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