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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23524/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento con cui al ricorrente era stata applicata la pena (artt. 444 e ss. c.p.p.) e contestuale misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Il ricorrente denunciava inosservanza/erronea applicazione degli artt. 447 e 448, comma 2‑bis c.p.p., con riferimento agli artt. 199, 202, 203 e 235 c.p., e lamentava manifesta illogicità e insufficienza della motivazione del giudice in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale necessaria per disporre l'espulsione. Sosteneva altresì la limitata pericolosità sociale del soggetto, avendo residenza stabile in Italia, permesso di soggiorno di lungo periodo, attività lavorativa a tempo indeterminato, impresa propria, stato di incensuratezza e prima esperienza detentiva, e quindi la non giustificabilità dell'espulsione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto che, pur essendo possibile applicare l'espulsione anche in caso di patteggiamento, quando tale misura non sia parte dell'accordo il giudice deve comunque svolgere un accertamento concreto della pericolosità sociale e motivarlo in modo specifico. Nel caso concreto il giudice del patteggiamento aveva motivato adeguatamente l'espulsione richiamando la gravità e la consistenza dei fatti: quantità e diversa tipologia di stupefacenti (26 g cocaina, 127 g hashish), arma con matricola abrasa e relative munizioni, nonché la detenzione di circa 200 telefoni rubati, elementi indicativi di attività delittuosa radicata ed estesa. Pertanto la misura di sicurezza è stata legittimamente applicata; il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul patteggiamento; il procedimento si è svolto con applicazione della pena ai sensi del rito del patteggiamento.

  • art. 447 e art. 448, comma 2‑bis c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente come norme che regolano i contenuti e la motivazione della sentenza di applicazione della pena; il giudice deve comunque motivare l'eventuale applicazione di misure di sicurezza non concordate fra le parti.

  • art. 235 c.p.

    Prevede l'espulsione o l'allontanamento dal territorio dello Stato per lo straniero (o citt. UE) condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni; la Corte evidenzia che, malgrado la ratio normativa, l'espulsione richiede comunque accertamento concreto della pericolosità sociale e adeguata motivazione.

  • art. 86 D.P.R. 309/90

    "Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato"

    Norma che prevede l'espulsione per reati in materia di stupefacenti; la Corte ricorda la pronuncia di illegittimità costituzionale relativamente all'obbligatorietà assoluta dell'ordine di espulsione senza accertamento della pericolosità concreta, per cui anche qui è necessario un apprezzamento concretamente motivato.

  • art. 133 c.p.

    Indica i criteri per la valutazione della personalità e della pericolosità sociale (gravità del fatto, capacità a delinquere, recidiva, condizioni di vita, ambiente familiare e sociale, ecc.); la Corte ne richiama l'utilizzo per l'accertamento della pericolosità sociale.

  • art. 606, comma 1 c.p.p.

    Norma che autorizza il ricorso per Cassazione per vizi di motivazione; la Corte ricorda che la statuizione sulla misura di sicurezza, quando non parte dell'accordo, è impugnabile anche sotto questo profilo.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche per ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha applicato la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiama la facoltà del Pubblico Ministero di esprimere conclusioni scritte; nel procedimento il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'espulsione di uno straniero condannato (pena superiore a due anni) può essere disposta anche in caso di patteggiamento, ma se la misura non è parte dell'accordo il giudice deve comunque accertare concretamente la pericolosità sociale e motivare specificamente tale accertamento.
  • La motivazione che giustifica l'espulsione deve richiamare i criteri di cui all'art. 133 c.p. (gravità del fatto, capacità a delinquere, recidiva, condizioni di vita familiare e sociale, supporti esterni, fatti successivi all'illecito) e non può limitarsi a enunciazioni generiche.
  • Fattori che rafforzano la legittimità dell'espulsione: gravità e consistenza del reato (quantitativi e tipologia di stupefacenti), il rinvenimento di armi con elementi aggravanti (es. matricola abrasa), la presenza di beni provento o elementi indicativi di attività delittuosa organizzata o estesa (es. numerosi oggetti rubati).
  • Elementi a favore dell'opponente all'espulsione: stabile soggiorno e integrazione (permesso di lungo periodo), lavoro regolare e attività imprenditoriale, legami familiari in Italia, assenza di precedenti penali e comportamento collaborativo; tali elementi devono essere adeguatamente provati e richiamati nel giudizio per influenzare l'accertamento della pericolosità.
  • La censura sulla motivazione è rimessa alla Cassazione ex art. 606 c.p.p.; ricorsi insufficientemente fondati o che non prospettano profili rilevanti di diritto possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
  • In sede difensiva, quando si contesta l'espulsione disposta in patteggiamento è essenziale documentare dettagliatamente gli elementi attenuanti e di integrazione sociale (contratti di lavoro, iscrizioni anagrafiche, rapporti familiari, assenza di precedenti, prove di ravvedimento) e richiedere espressa considerazione di tali elementi nella motivazione.

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