Cassazione Penale, Ordinanza n. 35720/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi generici e comunque diretti a sollecitare una nuova valutazione di merito non consentita nel giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione per omessa presentazione della dichiarazione Irpef relativa all'anno d'imposta 2016, fatti commessi a Sassari il 30 giugno 2017. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, contestando la conferma del giudizio di colpevolezza; con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: il primo perché generico e privo di confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, fondata sugli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate che avevano evidenziato la condotta omissiva del titolare della ditta individuale; il secondo perché non specifico, a fronte di un'imposta evasa pari a 65.000 euro, non lontana dalla soglia di punibilità di 50.000 euro.
Norme richiamate
La norma incriminatrice è richiamata come base della condanna per omessa presentazione della dichiarazione Irpef; la Corte dà rilievo alla condotta omissiva del titolare della ditta individuale accertata dall'Amministrazione finanziaria.
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la doglianza è generica e l'entità dell'imposta evasa è pari a 65.000 euro, importo non di poco distante dalla soglia di punibilità di 50.000 euro.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente assertive sono manifestamente infondate e possono condurre all'inammissibilità.
- La Cassazione non può essere sollecitata a una nuova rivalutazione del merito: se la sentenza impugnata è sorretta da argomentazioni razionali, la parte non può limitarsi a opporre un diverso apprezzamento dei fatti.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una specifica allegazione degli elementi favorevoli alla sua applicazione; l'entità del danno o del profitto, specie quando prossima alla soglia di punibilità, può escluderne il riconoscimento.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende segue automaticamente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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