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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01539/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 15 luglio 2025 deducendo due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge in relazione all'art. 157 c.p., sostenendo che il fatto contestato sarebbe stato commesso il 19 luglio 2019 e che, alla data della sentenza impugnata, il termine massimo di prescrizione quinquennale sarebbe ormai decorso. Con il secondo ha lamentato un vizio di motivazione per mancata pronuncia sulla richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, osservando che la Corte d'appello aveva trattato solo il diniego delle attenuanti generiche senza affrontare la causa estintiva, nonostante la richiesta del Procuratore Generale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi. Ha osservato che il fatto era stato commesso il 22 luglio 2019 e che, in base alla disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, dovevano computarsi più periodi di sospensione: dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado alla pronuncia del dispositivo della sentenza d'appello, poi dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della prima sentenza d'appello alla pronuncia della decisione rescindente della Cassazione, e infine dal termine per il deposito della motivazione della seconda sentenza di appello, emessa in sede di rinvio, alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva. Sommando tali sospensioni al termine base quinquennale, la prescrizione non risultava maturata, con maturazione indicata dalla Corte al 1 aprile 2027. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    La difesa lo invocava per sostenere la maturazione della prescrizione; la Corte ha escluso che il termine fosse decorso alla data della sentenza impugnata, applicando la disciplina della sospensione del corso della prescrizione.

  • art. 159 c.p.

    commi secondo, terzo e quarto

    Per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, la sospensione del corso della prescrizione opera secondo i termini e i limiti indicati dalla norma, da computarsi ai fini del calcolo del termine finale.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione applicabile ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    È richiamata per escludere che abbia determinato un'abrogazione retroattiva della disciplina di sospensione introdotta dalla legge n. 103 del 2017.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    È richiamata per escludere che abbia eliminato retroattivamente la disciplina di sospensione della prescrizione relativa ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017.

  • art. 544 c.p.p.

    Il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado e di secondo grado rileva, nei casi indicati, come dies a quo del periodo di sospensione della prescrizione.

  • Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c. Polichetti, Rv. 288175 - 01

    Le Sezioni Unite hanno affermato che la disciplina dell'art. 159 c.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; per i fatti dal 1 gennaio 2020 opera la disciplina successiva della legge n. 134 del 2021.

Massime di principio

  • Per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il termine di prescrizione va calcolato tenendo conto delle sospensioni previste dall'art. 159 c.p., senza applicare retroattivamente le discipline successive in modo sfavorevole o abrogativo.
  • Nel calcolo della prescrizione rilevano i periodi di sospensione decorrenti dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo, nonché dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado sino alla decisione definitiva, nei limiti massimi stabiliti dalla legge.
  • Se il ricorso si fonda su una ricostruzione del termine di prescrizione incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, esso è inammissibile.
  • La mancata dichiarazione della prescrizione non integra vizio di motivazione se, dalla corretta applicazione delle regole di calcolo del termine, la causa estintiva non risulta effettivamente maturata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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