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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28741/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente. La pena è stata fissata in anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa, con sostituzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con interdizione temporanea per 5 anni e revoca dell'interdizione legale. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p., contestando la valutazione del compendio probatorio e, in sostanza, chiedendo una diversa ricostruzione del fatto e un diverso apprezzamento delle prove, sostenendo che la decisione fosse viziata quanto agli indizi a suo carico e alla mancanza di elementi a discarico considerati dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e, sotto la forma del vizio di legittimità, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e priva di vizi logici, perché fondata su corretti criteri inferenziali e su un'attenta analisi delle emergenze processuali, dalle quali emergeva l'univocità degli elementi a carico dell'imputato, osservato dagli operanti nell'attività di spaccio e ritenuto figura centrale della vicenda, anche perché unico a conoscere il luogo di occultamento della droga. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per detenzione e cessione di sostanza stupefacente.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Invocato dalla difesa per censurare la valutazione indiziaria; la Corte ritiene tuttavia che la motivazione di merito sia coerente e fondata su corretti criteri di inferenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, quando la censura mira in realtà a ottenere un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico: deduzioni meramente assertive o riproduttive di una diversa lettura del compendio probatorio sono inidonee a scalfire una motivazione di merito congrua e logicamente coerente.
  • La valutazione della prova indiziaria è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esplicitato un ragionamento inferenziale non illogico, fondato su massime di esperienza condivisibili e su una lettura unitaria delle emergenze processuali.
  • La contestazione ex art. 192, comma 2, c.p.p. non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa dei fatti, ma deve evidenziare specifiche illogicità o mancanze della motivazione rispetto alla tenuta degli indizi valorizzati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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