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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10080/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c. avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro precedente ricorso. La controversia originaria riguardava la domanda di risarcimento del danno asseritamente patito dal dante causa in dipendenza dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società. Con il ricorso per revocazione si deduceva un errore di fatto: la Corte avrebbe supposto erroneamente che nel giudizio a quo non vi fosse stata tempestiva contestazione dell'acquisizione, da parte del CTU, di un documento decisivo; secondo i ricorrenti, invece, tale contestazione sarebbe stata formulata dal consulente tecnico di parte nelle note critiche alla consulenza e richiamata nel ricorso per cassazione originario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la decisione sia fondata su una supposizione di fatto incontrastabilmente esclusa dagli atti oppure sull'inesistenza di un fatto positivamente provato, e comunque non quando la censura investa l'interpretazione o la valutazione del contenuto degli atti processuali o dei motivi di ricorso. Nel caso concreto, la dedotta contestazione del CTP non era idonea a dimostrare la tempestiva eccezione di nullità relativa che spettava alla parte tramite il difensore, e comunque la doglianza tendeva a rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta nel precedente giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    indica il rimedio della revocazione delle ordinanze e sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la revocazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 157 c.p.c.

    la nullità relativa derivante dall'acquisizione da parte del CTU di documenti diretti a provare fatti principali deve essere eccepita tempestivamente dalla parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso.

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato nel motivo originario come norma asseritamente violata in tema di consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo originario come norma asseritamente violata in tema di contraddittorio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo originario come norma asseritamente violata in tema di disponibilità e valutazione della prova.

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato nel motivo originario in relazione all'attività del consulente tecnico d'ufficio.

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato nel motivo originario come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel motivo originario come norma processuale asseritamente violata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti di causa; non è configurabile quando la censura investe valutazioni, interpretazioni degli atti o apprezzamenti giuridici del giudice.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione il modo in cui la Corte di cassazione ha interpretato i motivi di ricorso o ha valutato la rilevanza processuale delle allegazioni contenute negli atti.
  • La nullità relativa per acquisizione da parte del CTU di documenti diretti a provare fatti principali è soggetta a tempestiva eccezione di parte ai sensi dell'art. 157 c.p.c.; la mera attività del consulente di parte o una generica contestazione non equivalgono necessariamente all'eccezione processualmente rilevante.
  • L'errore revocatorio deve essere decisivo: deve esistere un nesso causale tra la supposizione erronea e la decisione, tale per cui, senza l'errore, l'esito sarebbe stato diverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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