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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19365/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione di immobile che il giudice di primo grado e la Corte d'appello hanno ritenuto nullo per difetto di forma scritta. In appello il conduttore ha sostenuto, per la prima volta, che il contratto dovesse essere ricondotto a legalità in ragione della mancata regolarizzazione fiscale/registrazione da parte della locatrice, richiamando la disciplina dell'art. 13, comma 6, della legge n. 431/1998. La Corte territoriale ha qualificato tale richiesta come domanda nuova e quindi inammissibile, rilevando che in primo grado il conduttore aveva chiesto soltanto la condanna della locatrice a concludere un contratto alle medesime condizioni di quello oralmente convenuto, senza prospettare la questione della mancata registrazione. Con il ricorso per cassazione il conduttore ha denunciato violazione di legge, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'ammissibilità della domanda proposta in appello e che le nullità di protezione avrebbero dovuto essere rilevabili d'ufficio e comunque deducibili dal conduttore anche per la prima volta in grado di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo del tutto generico e apodittico, senza indicare specificamente gli errori della sentenza impugnata né confrontarsi con i passaggi logico-giuridici della decisione della Corte d'appello. Il ricorso non soddisfaceva quindi il requisito di specificità proprio del giudizio di cassazione, che è giudizio a critica vincolata. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 6, L. n. 431/1998

    richiamato dal ricorrente per sostenere la riconduzione a legalità del contratto di locazione in caso di mancata regolarizzazione fiscale/registrazione; la Corte non si pronuncia nel merito della sua esatta portata perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma del procedimento camerale utilizzata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e autosufficiente quanto alla critica rivolta alla sentenza impugnata; non sono sufficienti deduzioni generiche o apodittiche.
  • La censura che si limiti a contestare in astratto la decisione di merito, senza confrontarsi con i passaggi argomentativi decisivi della sentenza, è inammissibile perché non consente di individuare l'errore denunciato.
  • Quando una questione giuridica viene proposta per la prima volta in appello, la sua ammissibilità dipende anche dal contenuto delle domande e difese svolte in primo grado; in cassazione, tuttavia, la contestazione deve investire specificamente la ratio decidendi della decisione di inammissibilità.
  • L'onere di articolare singole censure esaminabili dal giudice di legittimità grava integralmente sul ricorrente, in quanto il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativa
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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