Cassazione Civile, Ordinanza n. 07658/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di una società che commercializzava giocattoli di importazione, la quale sosteneva che un concorrente avesse contraffatto alcuni marchi di fatto e posto in essere atti di concorrenza sleale. La società attrice chiedeva l'inibitoria delle condotte, il ritiro dal commercio dei prodotti ritenuti lesivi e il risarcimento dei danni. Le domande erano state respinte in primo grado e la decisione era stata confermata in appello; la Cassazione era poi intervenuta una prima volta, cassando con rinvio. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha nuovamente rigettato l'appello, ritenendo non provato il preuso dei marchi dedotti e condannando la soccombente alle spese dell'intero giudizio, comprese quelle di primo grado. Contro tale sentenza la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: violazione dell'art. 384 c.p.c. per avere il giudice di rinvio rivalutato l'ammissibilità della prova testimoniale; violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 244 c.p.c. per avere negato l'ingresso della prova nonostante il rinvio; nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione; omesso esame di fatti decisivi per non avere considerato documenti che proverebbero vendite e uso dei marchi; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del principio di non contestazione; reiterazione di precedenti motivi già assorbiti; nullità per ultrapetizione in punto spese, perché la Corte di rinvio avrebbe aumentato le spese del primo grado pur in assenza di gravame sul punto.
La decisione
La Corte ha accolto solo il settimo motivo nei limiti riguardanti la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Ha ritenuto che il giudice di rinvio potesse regolare le spese delle fasi di impugnazione e del giudizio di rinvio, ma non rideterminare le spese del primo grado, in assenza di specifico potere sul punto. Per tale parte la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, con decisione nel merito, disponendo che le spese di primo grado restino quelle stabilite dal Tribunale di Venezia. Tutti gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili: in particolare, la Corte ha escluso che il giudice di rinvio fosse vincolato a considerare automaticamente ammissibile la prova testimoniale, ha ritenuto corretta la valutazione di genericità dei capitoli di prova, ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché diretto a rivalutare il merito probatorio, e ha reputato inammissibile anche la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. per difetto di specificità e per improprio tentativo di revisione del fatto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente; quelle del giudizio di rinvio sono state poste a carico della ricorrente, soccombente nel merito.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può valutare l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale per profili non incompatibili con quel principio; il vincolo non si estende oltre la specifica statuizione rescindente.
La censura che invoca l'ammissibilità della prova testimoniale presuppone che i capitoli siano specifici; la genericità legittima il rigetto dell'istanza di prova.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La dedotta contraddittorietà della motivazione non è ravvisabile quando la decisione esclude l'ammissibilità di capitoli di prova generici e, coerentemente, non ne utilizza le risultanze.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ignora il principio di non contestazione in modo specifico; non è ammessa una censura che miri a rivedere la valutazione del materiale probatorio.
È deducibile in cassazione solo l'erronea attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto, non la mera insoddisfazione per il prudente apprezzamento del giudice.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non basta lamentare l'omessa o insufficiente considerazione di singoli elementi istruttori.
La Corte di rinvio non può pronunciarsi ultra petita sulle spese del primo grado se la cassazione non le ha devoluto tale potere; può però provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione e del rinvio.
art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i.
La notorietà del marchio di fatto, per essere rilevante contro il marchio successivo registrato, non deve essere meramente locale.
Nel ricorso per cassazione il fatto storico omesso e gli atti da cui esso risulta devono essere indicati in modo specifico e autosufficiente.
La deduzione del vizio di omesso esame richiede specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti.
I motivi devono essere ricondotti a uno dei vizi tipici di legittimità; non è ammissibile una doglianza che si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito.
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054
L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico è stato comunque considerato.
Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867
La violazione dell'art. 116 c.p.c. è censurabile solo nei casi in cui il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o dichiari di applicare il prudente apprezzamento a prove soggette a regola legale.
Cass. 23 luglio 2009, n. 17253
Il principio di autosufficienza impone di specificare le circostanze asseritamente non contestate.
Cass. 13 giugno 2018, n. 15506
Il giudice di rinvio provvede sulle spese del giudizio secondo l'esito globale della lite, ma nei limiti del potere attribuitogli dalla cassazione.
Cass. 7 novembre 2019, n. 28698
Le spese vanno regolate in base alla soccombenza complessiva, distinguendo però le fasi processuali rispetto alle quali il giudice è effettivamente competente a statuire.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere di valutare l'ammissibilità e la rilevanza delle prove per i profili non coperti dal vincolo rescissorio.
- La prova del preuso di un marchio di fatto può essere fornita anche mediante prova testimoniale e indizi, ma solo se i capitoli sono specifici e consentono di ricostruire modalità di uso, ambito di diffusione e notorietà del segno.
- La mera debolezza distintiva del marchio non esclude la possibilità di provarne il preuso; essa incide sull'intensità della tutela, non sulla configurabilità del marchio di fatto né sulla prova del suo uso anteriore.
- In cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo non valutato, non la critica alla ponderazione delle prove o alla loro sufficienza.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in casi rigorosi: non basta lamentare un diverso apprezzamento del materiale probatorio, occorrendo indicare l'uso di prove inesistenti o l'attribuzione a una prova di un valore legale non consentito.
- Il giudice di rinvio può provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione e del rinvio, ma non può rideterminare le spese del primo grado se tale statuizione non rientra nel perimetro del rinvio.
- La censura per violazione del principio di non contestazione richiede specifica indicazione dei fatti allegati e non contestati; in difetto, il motivo è inammissibile.
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