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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09062/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato, condannato dal Tribunale di Locri alla pena di 300 euro di ammenda, con sospensione condizionale, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, ha impugnato la sentenza deducendo vizi di motivazione. In particolare ha sostenuto che il giudice di merito avrebbe: 1) omesso di considerare la deposizione di una testimone, che avrebbe escluso una delle condotte contestate; 2) valutato la natura molesta delle condotte non su base oggettiva, ma solo in funzione della percezione della persona offesa; 3) erroneamente ritenuto coerente e non contraddittorio il racconto della persona offesa; 4) reso una motivazione soltanto apparente sull'elemento soggettivo del reato. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta realmente con la sentenza impugnata e tende a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove già esaminate dal Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse approfondita, logica e non contraddittoria, che avesse valutato tutte le prove raccolte, incluse le dichiarazioni dell'imputato, il quale avrebbe in parte ammesso le molestie contestate, e che avesse esplicitamente affrontato anche l'elemento soggettivo, ravvisando un dolo consistente nell'interferenza consapevole e volontaria nella sfera di libertà altrui nonostante la percezione del disfavore della persona offesa. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. e dei principi richiamati dalla Corte costituzionale, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    appello, qualificato come ricorso ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    L'impugnazione è stata proposta come appello ma trattata come ricorso per cassazione in base alla disciplina richiamata nel provvedimento.

  • art. 660 c.p.

    Norma incriminatrice contestata, relativa al reato di molestia o disturbo alle persone.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende segue, salvo prova dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Richiamata per ribadire che il giudice di legittimità non può procedere a una nuova valutazione del merito delle prove.

  • Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556

    Richiamata nello stesso senso, a conferma dell'inammissibilità delle censure che sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente vizi di motivazione, si risolva in una richiesta di nuova valutazione di merito delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • La motivazione è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia esaminato in modo completo, logico e non contraddittorio tutte le risultanze probatorie rilevanti, comprese le dichiarazioni dell'imputato e della persona offesa.
  • Nel reato di molestie o disturbo alle persone, l'elemento soggettivo può essere integrato dalla consapevole e volontaria interferenza nella sfera di libertà altrui, nonostante la percezione della non gradita interferenza da parte del destinatario.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di elementi che escludano la colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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