Ordinanza n. 124/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) del P.E.I. 2025/2026 nella parte in cui prevede 18 ore di sostegno, nonostante la necessità di 23 ore settimanali, pari alla intera frequenza scolastica; 2) del G.L.O. del 20/10/2025, nella parte in cui non assegna le ore necessarie nonostante la richiesta della madre; 3) dei provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato, per l'anno scolastico 2025/2026, solo 18 ore di sostegno settimanali, inferiori alle 23 ore necessarie, in relazione alla disabilità ed alle ore di frequenza a scuola; 4) d’ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale, comunque lesivo degli interessi e diritti della ricorrente; e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l' anno 2025/2026 per 23 ore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: P.E.I. per l'anno scolastico 2025/2026, verbale del G.L.O. e provvedimenti di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, anziché 23
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, anche in via cautelare, il P.E.I. 2025/2026 nella parte in cui prevedeva 18 ore settimanali di sostegno, il verbale del G.L.O. del 20 ottobre 2025 e gli atti dell'amministrazione scolastica di assegnazione delle medesime 18 ore, chiedendo l'annullamento degli atti e la declaratoria del diritto del minore a beneficiare di 23 ore settimanali di sostegno, corrispondenti all'intera frequenza scolastica. Il minore è affetto da disturbo dello spettro autistico di livello III del DSM-5, con riconoscimento di invalidità totale e handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Il profilo di funzionamento prevedeva un rapporto in deroga per la gravità della situazione. La ricorrente ha dedotto l'insufficienza della dotazione di sostegno rispetto alle esigenze derivanti dalla disabilità e alla frequenza scolastica. Il G.L.O., pur assegnando 18 ore, aveva dichiarato che un'eventuale assegnazione di ulteriori risorse sarebbe stata accolta favorevolmente perché funzionale a garantire un supporto più adeguato al percorso educativo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris sulla censura relativa all'insufficiente assegnazione delle ore di sostegno. Ha ravvisato anche il periculum in mora, qualificato come immanente nel pregiudizio al proficuo inserimento del minore nel contesto scolastico derivante dalla carente dotazione di sostegno specializzato. La tutela cautelare non ha disposto direttamente l'assegnazione definitiva delle 23 ore richieste, ma ha ordinato all'amministrazione scolastica di riesaminare i provvedimenti impugnati, in particolare mediante la riformulazione del P.E.I. per l'anno scolastico 2025/2026, entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, allo scopo di assicurare un adeguato sostegno scolastico. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 3 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. n. 104/1992
Il riconoscimento della situazione di handicap grave costituisce elemento rilevante nella valutazione dell'adeguatezza del sostegno scolastico.
Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto ha consentito l'adozione di una misura cautelare propulsiva consistente nel riesame degli atti da parte dell'amministrazione.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali sensibili contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In presenza di una disabilità grave documentata e di un profilo di funzionamento che preveda il sostegno in deroga, l'assegnazione di un numero di ore di sostegno potenzialmente insufficiente rispetto alle concrete esigenze educative può integrare il fumus boni iuris della domanda cautelare.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio attuale e immanente al proficuo inserimento scolastico dell'alunno con disabilità derivante dall'insufficiente dotazione di sostegno specializzato.
- Quando la misura cautelare richiede una rinnovata valutazione delle esigenze individuali dell'alunno, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione scolastica il riesame degli atti e la riformulazione del P.E.I., fissando un termine perentorio, senza sostituirsi necessariamente all'amministrazione nell'assegnazione definitiva delle ore.
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