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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13715/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento in relazione a un credito bancario derivante dal frazionamento e dall’accollo, da parte della società poi fallita, di due mutui (uno fondiario del 2003 e uno ipotecario del 2012). Il tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dalla banca e ammesso il credito in via privilegiata ipotecaria, ritenendo provati an e quantum sulla base degli atti notarili di frazionamento e degli estratti conto. Il fallimento ricorrente ha impugnato il decreto con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che, secondo la propria consulenza contabile, in mancanza di specifiche pattuizioni contrattuali allegate dalla banca, il saldo dovesse essere rideterminato in senso favorevole alla procedura, con restituzione di somme per interessi e costi e con diversa quantificazione del debito residuo; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 117, comma 8, TUB, assumendo la nullità del contratto di mutuo del 2003 per omessa indicazione dell’ISC/TAEG e quindi il diritto alla ripetizione di quanto pagato a rimborso del finanziamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha osservato che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, esso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale; inoltre mancava l’allegazione che le contestazioni fossero state effettivamente dedotte nel giudizio di opposizione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura introduceva una questione nuova, non esaminata dal tribunale e non specificamente indicata come sollevata nel merito; una eventuale omissione di pronuncia avrebbe dovuto essere denunciata come error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del fallimento alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fall.

    norma richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo proposta dalla banca nel giudizio di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce i limiti attuali del controllo di legittimità sulla motivazione

  • art. 117, comma 8, TUB

    invocato dal ricorrente per sostenere la nullità del mutuo per omessa indicazione dell’ISC/TAEG

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla Corte come corretta base dell’eventuale denuncia di omessa pronuncia del giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove; la Corte controlla soltanto errori di diritto e, nei limiti consentiti, vizi motivazionali tipizzati.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che prospetti una questione non trattata nella decisione impugnata è inammissibile se la parte non indica specificamente di averla già dedotta nel giudizio di merito, con puntuale localizzazione processuale della relativa allegazione.
  • Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio; se si lamenta un’omessa pronuncia del giudice di merito, la doglianza va incanalata come error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti nel giudizio precedente e che il ricorrente lo indichi con precisione, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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