Cassazione Penale, Ordinanza n. 38583/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni uno e mesi tre di reclusione per violazione dei sigilli apposti dall'autorità su locali e impianto di autocarrozzeria gestiti dal ricorrente. La struttura era stata sottoposta a sequestro amministrativo sull'intera area e successivamente dissequestrata, salvo il forno. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che il forno dell'autocarrozzeria non fosse ancora in funzione al momento dei controlli e contestando quindi la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure formulate, pur prospettate come vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del fatto, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia congrua, esauriente e logicamente coerente. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva accertato che l'imputato era stato sorpreso mentre svolgeva lavori di riparazione su veicoli utilizzando anche il forno ancora sottoposto a sequestro giudiziario. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa della contestazione relativa alla violazione di sigilli apposti dall'autorità.
art. 279 d.l. 152/06
Indicato nel testo come ulteriore riferimento normativo della fattispecie contestata, in relazione alla violazione dei sigilli/sequestro.
Fondamento della condanna del ricorrente, a seguito della declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente qualificate come vizio di motivazione, travisamento della prova o violazione di legge, perseguano in realtà una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- La ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è congrua, esauriente e logicamente adeguata.
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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