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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25709/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, confermando sostanzialmente la condanna di primo grado e intervenendo solo sul trattamento sanzionatorio, lo aveva ritenuto responsabile di furto aggravato in abitazione e di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva. Con il terzo motivo ha denunciato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il quarto motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: quanto alla recidiva, ha valorizzato l'apprezzamento in fatto della Corte territoriale sul rapporto tra precedenti e reato sub iudice e sulla maggiore pericolosità dell'imputato, giudizio non censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non illogica; quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato che il giudice di merito può motivarne il diniego richiamando gli elementi ritenuti decisivi o anche la sola assenza di elementi favorevoli, come avvenuto nel caso; quanto all'attenuante del danno di speciale tenuità, ha ribadito che occorre considerare non solo il valore della cosa sottratta ma anche il pregiudizio complessivo arrecato dall'azione criminosa, profilo correttamente valutato dalla Corte territoriale. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    la recidiva è stata ritenuta correttamente valorizzata sulla base del rapporto tra precedenti e reato oggetto del giudizio e della conseguente maggiore pericolosità dell'imputato; la valutazione di merito è insindacabile se non manifestamente illogica

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi o rilevando la mancanza di elementi favorevoli alla concessione

  • art. 62 n. 4 c.p.

    ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità occorre considerare non solo il valore della cosa sottratta, ma anche il pregiudizio complessivo derivante dall'azione criminosa

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La valutazione della recidiva è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o incoerente con i dati richiamati.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche mediante il richiamo agli elementi ritenuti decisivi, con assorbimento degli altri, oppure mediante la sola constatazione dell'assenza di elementi positivamente valutabili.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità non dipende dal solo valore economico del bene sottratto, ma richiede una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato dal fatto criminoso.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice di appello quando la motivazione impugnata sia coerente e non manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoPossesso ingiustificato di strumenti atti allo scassoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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