Cassazione Penale, Sentenza n. 28224/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo (14/12/2021) che confermava la sentenza del Tribunale di Palermo (16/01/2017) con cui Liotta fu ritenuto colpevole di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., aggravata dalla natura armata) e di occultamento di cadavere (in relazione all'omicidio di Billitteri Giuseppe). La difesa ha contestato in particolare: 1) la mancata e/o insufficiente valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del collaboratore di giustizia Giuseppe Micalizzi (mutamenti di versione, astio personale, incoerenze, mancanza di riscontri); 2) l'erronea valorizzazione di conversazioni intercettate e di altri elementi probatori come riscontri individualizzanti rispetto alla posizione di Liotta; 3) il diniego di ammissione di testi richiesti nell'ambito del rito abbreviato; 4) la mancata considerazione delle attenuanti e l'applicazione della recidiva. La censura sosteneva che la Corte territoriale si fosse limitata a richiamare motivazioni di sentenze irrevocabili senza rispondere ai rilievi difensivi specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio, avesse adeguatamente valutato la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del collaboratore Micalizzi, conformandosi alle direttive della pronuncia rescindente e fornendo adeguata motivazione. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il ricorso a valutazioni già svolte in sentenze irrevocabili relative a vicende sostanzialmente corrispondenti, integrandole con considerazioni sintetiche e rispondendo ai rilievi difensivi. I riscontri oggettivi (conversazioni intercettate che menzionavano il nome riconducibile al ricorrente - "Remo" -, dialoghi tra Lo Cascio e Prestigiacomo, conversazione tra Liotta e Porpora in occasione dei successivi scavi, la presenza di un escavatore collegato a Liotta, videoriprese e captazioni collocate temporalmente rispetto al fatto) sono stati ritenuti idonei a corroborare la chiamata in correità e la partecipazione al sodalizio mafioso nonché il ruolo nel seppellimento del cadavere. Quanto al mancato ritrovamento del cadavere nella buca indicata, la Corte ha ritenuto plausibile che i luoghi fossero stati alterati e che ciò non escludesse la responsabilità. Le censure sul diniego di ammissione di testi e sul trattamento sanzionatorio (attenuanti, recidiva) sono state ritenute inammissibili o attinenti al merito e non fondate in sede di legittimità. Esito: confermata la condanna per associazione mafiosa e occultamento di cadavere; ricorso rigettato.
Norme richiamate
La partecipazione ad associazione di tipo mafioso è stata interpretata come stabile inserimento e compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio, con 'messa a disposizione' dell'agente per il perseguimento dei fini criminosi; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova della compenetrazione anche tramite dichiarazioni di collaboratori corroborate da riscontri
Applicato come criterio per il rigoroso vaglio delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia: verifica della credibilità soggettiva (personalità, passato, motivazioni) e dell'attendibilità intrinseca (precisione, coerenza, costanza, spontaneità), oltre alla valutazione dei riscontri esterni e di un giudizio unitario
Richiamato nel contesto delle deduzioni sulla valutazione probatoria e della chiamata di correità; la Corte ha giudicato le doglianze difensive non idonee a modificare il convincimento formatosi sui riscontri
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato, ossia alla valutazione del ruolo concorrente di più soggetti nella vicenda omicidiaria e nell'occultamento del cadavere
Usato in riferimento all'imputazione connessa all'occultamento di cadavere e alla verifica del concorso di responsabilità; la Corte ha valutato il ruolo specifico del ricorrente nella fase di scavo/occultamento
artt. 438, comma 5; 441, comma 5; 603, comma 3 cod. proc. pen.
Norme richiamate in ordine alle garanzie e alle facoltà probatorie nel rito abbreviato; la Corte ha osservato che, dopo il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, il giudizio abbreviato non condizionato non attribuisce alle parti un diritto indisponibile alla prova e che l'integrazione probatoria resta rimessa alla valutazione del giudice, previa dimostrazione dell'assoluta necessità
Richiamato dalla Corte come principio che consente di valorizzare valutazioni già compiute in altri procedimenti irrevocabili, purché significative e riferibili al medesimo contesto fattuale, quale elemento di supporto alla valutazione complessiva delle dichiarazioni del collaboratore
Massime di principio
- Quando la prova si fonda in parte su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, il giudice deve valutare unitariamente credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni; solo dopo tale valutazione integrata possono essere ritenute probatorie le singole affermazioni
- Il richiamo a valutazioni di sentenze irrevocabili su fatti sostanzialmente corrispondenti è ammissibile e legittimo se il giudice spiega la rilevanza di quelle valutazioni nel quadro probatorio specifico e risponde alle obiezioni difensive
- Conversazioni intercettate, videoriprese e altri elementi circostanziali possono costituire riscontri individualizzanti validi, se interpretati nel loro contesto e nella loro convergenza logica (valutazione globale degli indizi, non sommatoria atomistica)
- L'assenza del ritrovamento materiale di un cadavere non esclude automaticamente la responsabilità per occultamento se esistono riscontri coerenti che giustifichino ricostruzioni plausibili (es. alterazione dei luoghi, operazioni successive di rimozione)
- Nel rito abbreviato il potere discrezionale del giudice circa l'ammissione e l'integrazione probatoria è consolidato: la parte deve dimostrare l'effettiva necessità dell'integrazione per incidere sulla decisione
- Censure sul trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti, applicazione della recidiva) in sede di legittimità sono difficilmente accolte se la Corte d'appello ha motivato la valutazione in relazione alla gravità dei fatti e al pregresso del condannato; tali questioni spesso appartengono al merito
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