Cassazione Penale, Ordinanza n. 06008/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per concorso in furto pluriaggravato, già confermata in appello, non è stata modificata.
Esito
Favorevole al resistente (corte d'appello)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna per concorso in furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto censurava l'illogicità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità. La Corte ha rilevato che la doglianza era generica, poiché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e ritenuti infondati dal giudice di merito, senza introdurre critiche specifiche alla decisione impugnata.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, quale base della contestazione di concorso nel furto
richiamato per la continuazione/pluralità unificata dei fatti contestati
richiamato come aggravante di recidiva
norma incriminatrice del furto
aggravante del furto
aggravante del furto
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in modo sostanzialmente identico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito è generico e quindi inammissibile, se non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di illogicità della motivazione non è sufficiente, di per sé, a superare il vaglio di ammissibilità se non è sorretta da argomentazioni specifiche e autonome rispetto a quelle già respinte nei precedenti gradi di giudizio.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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