Cassazione Civile, Ordinanza n. 19291/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta n. 2405/2019. La Corte, prima ancora di esaminare le censure, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., perché nel ricorso mancava l'esposizione sommaria del fatto. Secondo la Corte, tale requisito impone che l'atto consenta di comprendere con chiarezza e completezza sia il fatto sostanziale da cui è nata la controversia sia il fatto processuale oggetto di censura, senza dover ricorrere ad altre fonti o agli atti del fascicolo, neppure alla sentenza impugnata. La mancanza di una chiara esposizione della vicenda processuale e delle ragioni di fatto e di diritto dell'impugnazione ha determinato l'arresto del giudizio in rito.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una chiara e completa esposizione, sia pure sintetica, dei fatti sostanziali e processuali necessari a rendere intelligibili le censure, senza che la Corte debba attingere ad altre fonti o agli atti del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13
È richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale rilevante ai fini del contributo unificato.
Massime di principio
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma essenziale e non un mero formalismo.
- Per soddisfare l'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorso deve consentire alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda sostanziale e processuale su cui si fondano le censure.
- La Corte di cassazione non è tenuta a integrare la carenza espositiva del ricorso consultando altri atti del processo o la sentenza impugnata.
- La mancanza di una chiara esposizione della vicenda e delle ragioni dell'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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