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Sentenza

Sentenza del 24/06/2015 n. 13037 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo a IRPEG e IVA per l'anno 1999. L'Ufficio ha denunciato la violazione dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002, sostenendo che l'adesione della società alla definizione agevolata non rendeva intangibili i crediti d'imposta esposti in dichiarazione. Secondo l'Agenzia, il condono incide sui debiti tributari, ma non impedisce all'Amministrazione di verificare e disconoscere crediti, rimborsi, deduzioni o detrazioni non spettanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, ritenuto manifestamente infondato. È stato quindi confermato il potere dell'Amministrazione di contestare i crediti d'imposta dichiarati dalla società anche dopo l'adesione alla definizione agevolata. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 15

    La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione non determina il riconoscimento automatico dei crediti d'imposta indicati dal contribuente per l'annualità definita. L'Amministrazione conserva il potere di verificarne l'esistenza e di recuperare quelli indebiti.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10

    "La definizione delle imposte non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate"

    La norma impedisce che il condono modifichi automaticamente l'ammontare dei crediti e dei rimborsi, ma non rende tali posizioni incontestabili. La preclusione agli accertamenti riguarda i debiti tributari e non impedisce di accertare l'inesistenza di crediti verso l'Erario.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • L'adesione a un condono o a una definizione agevolata estingue o riduce, nei limiti previsti dalla legge, i debiti tributari, ma non trasforma automaticamente in spettanti i crediti d'imposta dichiarati dal contribuente.
  • Crediti, rimborsi, deduzioni e detrazioni restano soggetti al controllo dell'Amministrazione finanziaria anche se riferiti a un periodo d'imposta oggetto di definizione agevolata.
  • Il contribuente che sceglie la definizione agevolata non può normalmente combinare i benefici della sanatoria con il riconoscimento automatico di crediti contestati o non verificati nell'ambito del procedimento ordinario.
  • In caso di contestazione, l'Amministrazione può emettere un atto di recupero o di accertamento limitatamente all'inesistenza o all'indebita spettanza del credito, senza che ciò contrasti con la preclusione degli accertamenti sui debiti coperti dal condono.
  • Deduzione, detrazione e rimborso sono considerate diverse modalità di esercizio di un credito verso il fisco; pertanto, il contribuente non può ottenere indirettamente, tramite una di tali modalità, un credito che sarebbe contestabile tramite le altre.

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