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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34761/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'ordinanza del 23/04/2024 che aveva respinto la richiesta di rideterminazione della pena conseguente al cumulo delle sentenze. Chiedeva che, nella determinazione della pena da espiare, si applicasse prima il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. (limite materiale al cumulo) e solo dopo la riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.), così ottenendo una pena finale più favorevole.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio, già chiarito dalla giurisprudenza (in particolare Sez. U. n. 7029/2023, Giampà), secondo cui, nel cumulo di pene provenienti da sentenze emesse con rito abbreviato, la riduzione per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p., comma 2) opera prima e l'eventuale applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p. segue sulla pena già ridotta. La sentenza ha quindi ritenuto infondato il tentativo del ricorrente di estendere il principio di Volpe (Sez. U. 2007) alla fase esecutiva e al cumulo tra sentenze diverse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta

    Criterio moderatore del cumulo materiale: limita la pena complessiva ma, nella determinazione delle pene concorrenti tra sentenze diverse emesse in rito abbreviato, la sua applicazione segue la riduzione prevista per il rito e si applica quindi sulla pena già risultante dalla riduzione per l'abbreviato

  • art. 442 cod. proc. pen.

    comma 2 (riduzione di pena per il rito abbreviato)

    La diminuzione per il rito abbreviato deve essere operata prima nella fase esecutiva quando si trattano pene concorrenti provenienti da sentenze emesse in rito abbreviato; l'applicazione di questa diminuzione precede il criterio moderatore dell'art. 78 nel cumulo tra sentenze diverse

  • art. 71 ss. cod. pen.

    Norme sul concorso di reati e di pene: sono il quadro normativo generale per la determinazione del cumulo e dell'eventuale applicazione di criteri moderatori

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la continuazione tra reati: la giurisprudenza distingue i casi di continuazione (art. 81) da quelli di concorso tra sentenze diverse, con conseguenze diverse sull'ordine di applicazione delle diminuzioni

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nelle decisioni che trattano la continuazione in fase esecutiva; la sua applicazione può comportare una diversa sequenza applicativa rispetto al cumulo tra sentenze distinte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando si tratta di cumulo di pene provenienti da sentenze emesse con rito abbreviato in procedimenti diversi, la riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) si applica prima e il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. va calcolato sulla pena già ridotta.
  • Il principio enunciato dalla sentenza Sez. U. Volpe (2007) riguarda ipotesi di continuazione nel giudizio di cognizione e non può essere automaticamente esteso alla fase esecutiva o al cumulo tra sentenze diverse.
  • In presenza di una continuazione reale tra reati (art. 81 c.p.) la sequenza applicativa delle diminuzioni può risultare diversa rispetto al cumulo di sentenze autonome: è fondamentale distinguere se le pene derivano dallo stesso procedimento/riconoscimento della continuazione o da processi diversi.
  • Prima di proporre iniziative in fase esecutiva conviene calcolare entrambe le sequenze (applicare prima art. 78 e poi la diminuzione per il rito, e viceversa) per verificare quale sia più favorevole; tuttavia la giurisprudenza consolidata impone la sequenza "riduzione per rito -> applicazione art. 78" nel cumulo tra sentenze diverse.
  • Se si ritiene che il caso rientri nell'ambito della continuazione o vi siano profili di violazione del principio di intangibilità del giudicato, la doglianza deve essere fondata su elementi probatori e normativi chiari, richiamando la giurisprudenza specifica (Sez. U. Giampà 2023 e precedenti) che distingue i diversi istituti.

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