Cassazione Penale, Sentenza n. 40896/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: contestava la mancanza di gravi indizi in ordine al reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 (sostenendo che i due episodi contestati C15 e C20 non dimostravano la sua stabile inserzione nell'organizzazione e che gli altri elementi indiziari erano insufficienti), e denunciava l'errata valutazione delle esigenze cautelari, chiedendo una misura meno afflittiva (anche con braccialetto elettronico) in ragione del tempo trascorso, della regolare condotta lavorativa e della presunta diminuita pericolosità
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, valorizzando intercettazioni (anche tramite captatore informatico), la ripartizione stabile dei ruoli nel sodalizio, la presenza di più partecipi e la commissione reiterata di fatti di droga; ha ritenuto inoltre che i singoli episodi (C15 e C20) e il comportamento del ricorrente (ruolo di corriere, procacciamento di nuovi clienti) fossero idonei a dimostrare la partecipazione all'associazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto irrilevante il tempo trascorso alla luce della persistenza di analoghe condotte e di un precedente per stupefacenti, concludendo che solo la custodia in carcere è idonea ad evitare la reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali
Norme richiamate
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che la sua sussistenza possa essere desunta da intercettazioni, dalla stabilità dei rapporti, dalla ripartizione di ruoli e anche dalla commissione di singoli episodi che rivelino un ruolo specifico (es. corriere)
Norma che punisce detenzione, trasporto, commercio di stupefacenti: è stata applicata ai capi C15 e C20 come reati-base utili anche a scongiurare la tesi difensiva sulla non appartenenza al sodalizio
Norma sul riesame delle misure cautelari: il ricorso era diretto contro l'ordinanza del riesame adottata ai sensi di questa disposizione
cod. proc. pen., art. 611, comma 1
Disposizione che consente la requisitoria del Pubblico Ministero in Cassazione: il P.G. ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)
Norme che individuano i motivi di impugnazione per cassazione (tra cui vizio di motivazione e violazione di legge): il ricorrente ha fondato il ricorso su queste lettere, ma la Corte le ha ritenute infondate
cod. proc. pen., art. 192, comma 2
Richiamata per distinguere il grado di valutazione degli indizi in sede cautelare rispetto al giudizio di merito; la Corte ha ricordato che in sede cautelare è sufficiente un "giudizio di qualificata probabilità"
Norma sulle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la sussistenza di un'associazione può essere desunta anche da intercettazioni che rivelino organizzazione, ruoli stabili e modalità operative ripetute; non è necessaria una "investitura" formale.
- Singoli episodi di traffico possono concorrere a dimostrare l'appartenenza all'associazione quando mostrino un ruolo specifico e funzionale (es. corriere, procacciatore clienti).
- In sede cautelare la valutazione degli indizi richiede un "giudizio di qualificata probabilità"; la cassazione verifica la congruità e la logicità della motivazione, ma non ripesa i fatti come il giudice di merito.
- Il mero decorso del tempo tra i fatti e l'adozione della misura non impone automaticamente misure meno afflittive se permangono elementi che indicano persistenza dell'attività illecita o rischio di reiterazione.
- Per ottenere misure meno afflittive è utile fornire elementi concreti e nuovi (documentazione lavorativa stabile, assenza di contatti con sodali, misure di controllo alternative ritenute idonee) capaci di modificare la valutazione del rischio di reiterazione.
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