Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19582/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui venivano contestati maggiori ricavi sulla base di fatture emesse e non contabilizzate e di ulteriori elementi presuntivi. L'atto era stato notificato al contribuente in qualità di legale rappresentante della cessata società. In primo e secondo grado la pretesa erariale era stata solo parzialmente accolta/rigettata. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, ex art. 112 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto controversa la documentazione fattuale richiamata nell'accertamento, nonostante la sua produzione in giudizio; 4) violazione dell'art. 216 c.p.c. per avere la CTR addebitato all'Ufficio la mancata proposizione di istanza di verificazione. La Corte considera fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della CTR è generica, confusa e non consente di comprendere la ratio decidendi, perché non specifica quali documenti e quali circostanze di fatto siano state poste a base della decisione né perché gli elementi presuntivi dell'Ufficio siano stati ritenuti inconcludenti. Gli altri motivi restano assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiede una motivazione idonea della sentenza tributaria; la sua violazione determina nullità quando il ragionamento decisorio non è percepibile.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla se la motivazione, pur esistente graficamente, non rende conoscibile il fondamento della decisione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio e la ritenuta contestazione di documenti prodotti in giudizio.

  • art. 216 c.p.c.

    Invocato in relazione alla mancata istanza di verificazione delle scritture disconosciute.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando è solo formalmente esistente ma non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, né di comprendere la ratio decidendi senza ricorrere a congetture o integrazioni esterne.
  • Nel giudizio tributario il giudice di merito deve indicare in modo specifico gli elementi di fatto e di prova posti a base della decisione e spiegare perché gli indizi dell'Ufficio siano ritenuti o meno concludenti; formule generiche o richiamo non sviluppato alla sentenza di primo grado non sono sufficienti.
  • Quando il primo motivo di ricorso, attinente alla nullità della motivazione, è accolto e comporta la cassazione della sentenza, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono questioni logicamente subordinate.
  • In sede di legittimità, l'assenza di una motivazione intellegibile integra un error in procedendo che giustifica la cassazione con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.