Cassazione Civile, Ordinanza n. 17983/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, da parte dell'ente previdenziale, del trattamento pensionistico di prepensionamento riconosciuto in base alla l. n. 416/1981, sul presupposto che il lavoratore non avesse in realtà il requisito contributivo necessario perché avrebbe indebitamente fruito di contribuzione figurativa collegata a un periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il lavoratore rientrasse legittimamente tra i beneficiari della CIGS, in forza di accordi sindacali di ristrutturazione aziendale, escludendo intenti fraudolenti e affermando che la collocazione in CIGS, finalizzata al prepensionamento, valesse anche per i lavoratori distaccati presso altra società del gruppo. L'INPS ricorreva per tre motivi: 1) violazione degli artt. 35 e 37 l. n. 416/1981, sostenendo che la CIGS riguardasse solo i lavoratori addetti alla sede di Milano e non anche i distaccati presso altra società; 2) violazione degli artt. 21-nonies l. n. 241/1990 e 52 l. n. 88/1989, deducendo che la revoca della pensione non fosse comunque praticabile oltre il termine previsto dall'art. 21-nonies; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 1-bis d.l. n. 108/2002 conv. in l. n. 172/2002, contestando l'affermazione secondo cui, in assenza di condotte illegittime dei beneficiari, la CIGS non potrebbe essere revocata e, di conseguenza, verrebbe meno la contribuzione figurativa utile al prepensionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che il primo motivo investisse una questione di fatto e di interpretazione dell'accordo sindacale del 4.8.2011, ma senza dedurre specifiche violazioni dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; pertanto il motivo era inammissibile. Poiché il secondo e il terzo motivo dipendevano logicamente dalla fondatezza del primo e miravano a censurare argomenti ulteriori della sentenza impugnata, sono stati dichiarati inammissibili anch'essi. L'INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamati dall'INPS per delimitare i lavoratori ammessi alla CIGS e il requisito contributivo del prepensionamento; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del motivo, rilevando che la censura attaccava un accertamento di fatto/interpretazione dell'accordo non veicolato come violazione dei canoni ermeneutici.
la Corte afferma che, quando si contesta l'interpretazione di un accordo, è necessario dedurre specificamente la violazione dei canoni legali di interpretazione; in mancanza, il motivo è inammissibile.
richiamato per sostenere il limite temporale all'esercizio del potere di revoca; il motivo è dichiarato assorbito/inammissibile per dipendenza dal primo.
richiamato dall'INPS in tema di revoca del trattamento pensionistico; non esaminato nel merito per l'inammissibilità derivata.
art. 1-bis d.l. n. 108/2002 conv. in l. n. 172/2002
richiamato per contestare l'affermazione della Corte d'appello sulla revocabilità della CIGS in assenza di comportamenti illegittimi dei lavoratori; non esaminato nel merito per l'inammissibilità derivata.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura che investe l'interpretazione di un accordo o di una pattuizione collettiva non è ammissibile in cassazione se non denuncia specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; non basta contrapporre una diversa lettura del testo o dei fatti.
- Le questioni di fatto, come l'inclusione o meno di un lavoratore in un elenco di beneficiari di CIGS risultante da un accordo sindacale, non possono essere rivalutate in sede di legittimità sotto forma di deduzione generica di violazione di legge.
- I motivi di ricorso che presuppongono la fondatezza di un primo motivo inammissibile sono a loro volta inammissibili quando si limitano a contestare argomenti ulteriori della sentenza impugnata senza autonomia decisoria.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente soccombente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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