Cassazione Civile, Ordinanza n. 31814/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da sei avvisi di accertamento IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2006-2008 emessi nei confronti del titolare di un'impresa individuale, sulla base di una verifica della Guardia di Finanza svolta presso i locali aziendali, con il supporto di personale INAIL e INPS, in relazione a ipotizzate violazioni della normativa sul lavoro subordinato. Nel corso della verifica veniva rinvenuta documentazione extracontabile che l'Ufficio riteneva riferibile a lavoratori impiegati irregolarmente e retribuiti in nero, nonché ad attività rese dalla ditta per clienti e non fatturate; da ciò l'Ufficio desumeva ricavi e redditi non dichiarati, oltre alle conseguenti sanzioni irrogate con separati atti. I giudici di merito avevano annullato sia gli avvisi sia le sanzioni, ritenendo la documentazione insufficiente a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti. In cassazione l'Agenzia deduceva, nel procedimento sugli avvisi: (1) violazione dell'art. 57, comma 2, D.Lgs. 546/1992, sostenendo che la documentazione extracontabile non fosse mai stata contestata tempestivamente dal contribuente; (2) omesso esame di un fatto decisivo, poiché in appello l'Ufficio aveva evidenziato che il contribuente aveva riconosciuto 12 nominativi su 30 presenti nei brogliacci; (3) violazione dell'art. 2729 c.c., per avere la CTR escluso l'idoneità probatoria della documentazione a fondare la presunzione di maggior reddito; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riconoscimento dei maggiori ricavi emergenti dalla documentazione. Nel procedimento riunito sulle sanzioni l'Ufficio proponeva sei motivi, tutti però dipendenti dall'esito dell'accertamento principale.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione e pregiudizialità. Nel procedimento sugli avvisi ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo non adeguatamente specificata la dedotta non contestazione e non ravvisando l'omesso esame di un fatto decisivo, poiché il giudice di merito aveva comunque valutato la documentazione come complessivamente insufficiente. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che la CTR non aveva correttamente applicato i canoni della prova presuntiva: la documentazione extracontabile poteva costituire il fatto noto da cui inferire, secondo gravità, precisione e concordanza, il fatto ignoto del maggior reddito, e inoltre la sentenza non aveva deciso sulla domanda subordinata dell'Ufficio relativa ai maggiori ricavi da prestazioni non fatturate. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto anche per le spese. Quanto al ricorso riunito sulle sanzioni, lo ha dichiarato assorbito, perché il suo esito dipendeva da quello dell'accertamento presupposto.
Norme richiamate
art. 57, comma 2, D.Lgs. 546/1992
la dedotta contestazione tardiva della documentazione extracontabile non era stata specificamente dimostrata e il motivo risultava poco puntuale, ma ciò non bastava a fondare una reiezione del motivo di ricorso in cassazione per la parte in cui investiva la corretta applicazione delle regole probatorie
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato quale vizio processuale denunciato nei motivi relativi a non contestazione, omessa pronuncia e motivazione
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame è escluso quando il giudice di merito abbia comunque considerato il fatto e lo abbia ritenuto insufficiente ai fini della decisione
la documentazione extracontabile, se dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, può fondare la presunzione del maggior reddito; la CTR ha errato nel non applicare correttamente tale criterio
richiamato, insieme all'art. 2729 c.c., per affermare che il ragionamento presuntivo consente di inferire il fatto ignoto dal fatto noto secondo regole di probabilità
la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata dell'Ufficio relativa al riconoscimento dei maggiori ricavi emergenti dalla documentazione
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
richiamato nel primo motivo del ricorso riunito per difetto di motivazione della sentenza di primo grado
richiamato nel primo motivo del ricorso riunito in relazione alla motivazione delle sentenze tributarie
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. e all'art. 111 Cost. per censurare la motivazione
richiamato per il dovere di motivazione della sentenza
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale della motivazione
richiamato nel secondo motivo del ricorso riunito in relazione alla pregiudizialità tra accertamento e sanzioni
richiamato nel secondo motivo del ricorso riunito in relazione all'efficacia del giudicato
art. 5, comma 2, D.Lgs. 546/1992
richiamato nel terzo motivo del ricorso riunito, in via derivata rispetto alla non contestazione dei fatti in verifica
richiamato nel ragionamento della Corte per chiarire che il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non le conclusioni ricostruttive desunte da documenti
Massime di principio
- Nel processo tributario, la documentazione extracontabile rinvenuta in sede di verifica può costituire un valido fatto noto ai fini dell'accertamento presuntivo di maggiori ricavi o redditi, purché il giudice ne valuti la gravità, precisione e concordanza in modo coerente con i canoni dell'art. 2729 c.c.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la sentenza abbia comunque considerato l'elemento dedotto, ancorché senza menzionarlo analiticamente, e lo abbia ricondotto a una valutazione complessiva di insufficienza probatoria.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici posti a fondamento delle domande o eccezioni e non si estende alle mere conclusioni ricostruttive desunte da documenti; la sua deduzione in cassazione richiede una specifica indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti.
- Se la decisione sull'atto presupposto viene cassata, restano logicamente assorbite le censure relative all'atto consequenziale, come nel caso delle sanzioni dipendenti dall'accertamento principale.
- Quando la sentenza di merito non si pronuncia su una domanda subordinata ritualmente devoluta, ricorre il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
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