Cassazione Civile, Ordinanza n. 26578/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dalla determinazione dell’indennità di espropriazione e dell’indennità di occupazione d’urgenza dovute per l’ablazione di un’area agricola, con contestuale incidenza su porzioni residue del fondo rimaste in proprietà del soggetto espropriato. La Corte d’appello aveva considerato il terreno come agricolo, ritenendo irrilevante un successivo inserimento del bene nel Piano Strutturale Comunale e valorizzando il vincolo preordinato all’esproprio apposto con la dichiarazione di pubblica utilità. Il proprietario ricorre in cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 32 d.P.R. 327/2001, per avere la Corte d’appello dato rilievo al vincolo espropriativo anziché alla qualificazione urbanistica risultante dal PSC; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dall’approvazione del PSC del 7 aprile 2009, che avrebbe incrementato il valore di mercato e la appetibilità commerciale dei terreni, rendendoli edificabili o comunque partecipi di un comparto con capacità edificatoria e connessi effetti perequativi; 3) violazione degli artt. 33 e 40 d.P.R. 327/2001 per la determinazione dell’indennità senza tener conto del reale valore di mercato, del supposto incremento di valore derivante dal PSC e del deprezzamento delle aree residue; 4) e 5) violazione dell’art. 42 Cost. e dell’art. 1 Prot. add. CEDU, sul presupposto che l’indennità non corrispondesse al valore venale del bene al momento della perdita.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondati i primi due motivi, osservando che la qualificazione edificatoria o non edificatoria dell’area va compiuta in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento del decreto di esproprio, ma che nel caso concreto il solo PSC richiamato dal ricorrente non era idoneo ad attribuire edificabilità, trattandosi di piano strutturale ai sensi dell’art. 28 L.R. Emilia-Romagna n. 20/2000. La Corte precisa inoltre che la stima è stata comunque effettuata con riferimento al momento del decreto di esproprio e non al solo vincolo preordinato all’esproprio. Il terzo motivo è dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: infondato quanto alla pretesa edificabilità e ai correlati indici perequativi, inammissibile nella parte in cui mira a rivalutare nel merito la consulenza tecnica e i parametri di stima, già adeguatamente motivati dal CTU e recepiti dal giudice di merito. I motivi quarto e quinto restano assorbiti. Il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese in favore del controricorrente e viene dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La qualità edificatoria del bene espropriato va determinata con riguardo agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’espropriazione; il vincolo preordinato all’esproprio non può essere considerato nella stima.
art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Nel caso di espropriazione parziale, ai fini indennitari va considerato anche il deprezzamento della parte residua, ma solo secondo la reale consistenza e qualificazione urbanistica del bene.
art. 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
L’indennità di espropriazione deve essere commisurata al valore del bene secondo la sua effettiva natura al momento dell’ablazione; la pretesa edificabilità deve essere effettiva e giuridicamente riconosciuta.
art. 42 Cost.
Il parametro costituzionale dell’indennizzo non viene violato se la stima è ancorata al valore venale del bene secondo la sua effettiva natura giuridica e fattuale al momento dell’esproprio.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
La tutela convenzionale non impone un’indennità parametrata a una edificabilità meramente prospettata o non attribuita dagli strumenti urbanistici applicabili.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte può correggere in diritto la motivazione del giudice di merito quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazioni di legge, ma le censure sono state respinte o ricondotte a richieste di rivalutazione di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato infondato perché il fatto storico dedotto non era decisivo nei termini prospettati e, in parte, perché il fatto era stato comunque esaminato.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma processuale sul rito camerale della decisione in cassazione.
Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per l’importo dell’ulteriore contributo unificato.
art. 28 L.R. Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20
Il piano strutturale non attribuisce di per sé potenzialità edificatoria al fondo.
art. 7 L.R. Emilia-Romagna 24 marzo 2000, n. 20
Richiamato dal ricorrente in tema di perequazione urbanistica, ma ritenuto non operante nel caso concreto.
sentenza Corte cost. n. 442/1993
Richiamata dal ricorrente a sostegno del criterio del valore venale, ma non incide sull’esito perché la stima è stata ritenuta coerente con la natura del bene.
Cass. S.U. n. 8053/2014
Richiamata in tema di motivazione sufficiente quando la consulenza tecnica sia recepita dal giudice con adeguata motivazione.
Cass. n. 15412/2019
Richiamata per escludere una autonoma rivalutazione della stima in sede di legittimità.
Cass. n. 207/2020
Richiamata sul discrimine tra vincoli conformativi e vincoli preordinati all’esproprio.
Cass. S.U. n. 5314/2020
Richiamata in tema di contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia di espropriazione per pubblica utilità, la qualificazione edificatoria del bene va accertata sulla base degli strumenti urbanistici effettivamente vigenti al momento del decreto di esproprio, distinguendo i vincoli conformativi, rilevanti nella stima, dai vincoli preordinati all’esproprio, che devono invece essere ignorati.
- Un piano strutturale che non attribuisca direttamente capacità edificatoria non può essere utilizzato, da solo, per trasformare un’area agricola in area edificabile ai fini della determinazione dell’indennità espropriativa.
- Le censure sulla stima del valore del bene, quando attaccano la scelta dei parametri, l’apprezzamento del consulente tecnico e la valutazione delle risultanze istruttorie, sono inammissibili in cassazione se mirano a una nuova valutazione del merito e non evidenziano un vero errore di diritto o un omesso esame decisivo.
- Nel caso di espropriazione parziale, il deprezzamento delle aree residue è indennizzabile solo se riferito alla concreta e attuale incidenza dell’ablazione sulle caratteristiche del fondo, senza poter fondare la liquidazione su capacità edificatorie meramente prospettate o non giuridicamente riconosciute.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando recepisce le conclusioni del CTU con argomentazione coerente e non apparente, anche se non segue integralmente le tesi del consulente di parte.
- La tutela costituzionale e convenzionale dell’indennizzo non impone di valorizzare aspettative economiche non sorrette da una qualificazione urbanistica effettivamente idonea a conferire edificabilità al bene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26506/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26510/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26511/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26512/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26513/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26514/2021 del 30/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →