Cassazione Penale, Sentenza n. 18619/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, affidato in prova ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990, aveva chiesto la modifica delle prescrizioni dell'affidamento in prova per poter frequentare lezioni di scuola guida. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato l'istanza; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizio della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha applicato il principio secondo cui, avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza relativi alla modifica delle modalità dell'affidamento in prova, è esperibile solo il ricorso per cassazione per violazione di legge quando le prescrizioni impugnate abbiano "tono costituzionale", ossia incidano sostanzialmente sullo status libertatis. La riformulazione delle prescrizioni per la partecipazione a lezioni di scuola guida è stata ritenuta mera modifica delle modalità del trattamento, accessoria alla misura alternativa, e non avente tale "tono costituzionale". Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale e le relative prescrizioni: qui indicata per definire la misura alternativa alla detenzione di cui beneficia il ricorrente
art. 111, settimo comma, Cost.
Stabilisce il rimedio processuale ordinario (ricorso per cassazione) per le impugnazioni contro provvedimenti che incidono sullo status libertatis; la Corte interpreta che la cassazione è esperibile solo se le prescrizioni impugnate hanno una apprezzabile compressione della libertà personale, ossia un "tono costituzionale"
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: applicata per l'addebito delle spese a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Riferimento giurisprudenziale per giustificare l'irrogazione di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di profili di colpa legati all'irritualità dell'impugnazione
Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025 (Vecchione, Rv. 287565-01)
Precedente della Corte che distingue tra prescrizioni che incidono sullo status libertatis (ammissibilità della cassazione) e mere modalità del trattamento/accessorie, confermando che queste ultime non hanno "tono costituzionale" e quindi non sono sindacabili in cassazione per violazione di legge
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti del Magistrato di sorveglianza è ammesso solo se le prescrizioni impugnate incidono sostanzialmente sullo status libertatis (hanno "tono costituzionale"); richieste che riguardano solo modalità accessorie del trattamento sono inammissibili.
- Modifiche delle prescrizioni finalizzate alla partecipazione a corsi o attività formative (es. scuola guida) sono in genere considerate mere modalità del trattamento e non rilevano come compressione significativa della libertà personale.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.: condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa per irritualità, pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Per rendere ammissibile un ricorso in casi simili, il ricorrente deve dimostrare concretamente che la modifica delle prescrizioni comporta una riduzione apprezzabile della libertà personale (es. limitazioni di orario non marginali, divieti di lavoro o significative restrizioni di mobilità).
- Prima di proporre ricorso per cassazione, valutare attentamente se l'oggetto del contrasto riguarda lo status libertatis o soltanto modalità del trattamento; in caso di dubbio, esplorare soluzioni alternative (nuova istanza al Magistrato di sorveglianza, raccolta di elementi probatori che evidenzino l'impatto sulla libertà)
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