Cassazione Penale, Ordinanza n. 07438/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello resta ferma; il ricorrente non ottiene alcuna modifica della condanna né del trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno emessa ex art. 599-bis c.p.p. in relazione a un furto aggravato. Con il ricorso ha dedotto, da un lato, la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e, dall'altro, l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che la decisione di appello è stata adottata con una definizione concordata e con rinuncia ai motivi non riservati; pertanto le censure investono questioni alle quali il ricorrente ha rinunciato e che non sono più deducibili in cassazione. La Corte richiama inoltre il principio secondo cui, in tema di inutilizzabilità, grava sulla parte l'onere di indicare specificamente gli atti viziati e la loro incidenza decisiva, pena l'inammissibilità per genericità, principio evocato solo in via di supporto argomentativo.
Norme richiamate
La definizione del processo con concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi non riservati e preclude la deduzione in cassazione delle questioni già rinunciate.
La causa di non punibilità è richiamata come motivo di ricorso, ma non è scrutinata nel merito perché la relativa censura è preclusa dalla rinuncia ai motivi di appello.
Norma incriminatrice del furto, richiamata per qualificare il fatto contestato.
Norma sulle aggravanti del furto, richiamata per qualificare il fatto contestato come furto aggravato.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
Non è espressamente citato nel testo fornito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di appello definita ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili le censure relative ai motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena o sulla responsabilità.
- La rinuncia parziale ai motivi di appello produce un effetto preclusivo esteso al giudizio di legittimità: le questioni rinunciate non possono essere riesaminate né rilevate d'ufficio.
- La rinuncia ai motivi di appello comprende non solo le doglianze sul trattamento sanzionatorio, ma anche quelle sulla qualificazione giuridica del fatto, sulle aggravanti e sulle circostanze che incidono sulla pena, se rientrano nell'ambito dell'accordo definitorio.
- In tema di inutilizzabilità della prova, il ricorrente deve indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e spiegare la loro decisività sul compendio probatorio; in mancanza, il motivo è inammissibile per genericità.
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