Cassazione Penale, Ordinanza n. 07412/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'inammissibilità ascrivibile a colpa. La decisione conferma quindi la sentenza di patteggiamento pronunciata dal tribunale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il tribunale monocratico aveva applicato agli imputati, cittadini afgani, la pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. per il reato contestato. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 143 c.p.p., assumendo di non essere stati assistiti da un interprete di lingua afgana nel procedimento penale, nonostante la necessità della nomina perché non conoscevano la lingua italiana. Chiedevano l'annullamento della sentenza di patteggiamento. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito nel perimetro del ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. e comunque manifestamente infondato, richiamando il principio per cui l'accesso al patteggiamento preclude all'imputato alloglotta di eccepire la nullità per mancata traduzione di atti del procedimento; ha inoltre valorizzato la circostanza che, pochi giorni dopo la sentenza, i ricorrenti avevano conferito procura speciale in atto redatto in italiano senza rappresentare l'ausilio di un interprete.
Norme richiamate
richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
individua i soli motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
impone la declaratoria semplificata di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze di patteggiamento quando non rispettino i limiti di cui all'art. 448, co. 2-bis, c.p.p.
norma invocata dai ricorrenti sulla necessità dell'interprete e della traduzione degli atti per l'imputato che non conosca la lingua italiana
fonte della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, co. 50
ha modificato l'art. 448, co. 2-bis, c.p.p.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, co. 62
ha inserito nel codice l'art. 610, co. 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono deducibili solo i motivi espressamente consentiti dall'art. 448, co. 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali limiti rende il ricorso inammissibile.
- La doglianza relativa alla mancata nomina dell'interprete o alla mancata traduzione degli atti non è, in sé, deducibile contro una sentenza di patteggiamento quando il ricorso non si confronti con i motivi tassativamente ammessi.
- L'accesso al patteggiamento può precludere all'imputato alloglotta di far valere la nullità derivante dalla mancata traduzione di parti del procedimento, ove la questione sia incompatibile con la scelta negoziale già compiuta.
- Nel giudizio di legittimità la manifesta infondatezza del motivo e la sua estraneità ai limiti legali del ricorso giustificano la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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