Cassazione Penale, Ordinanza n. 07377/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il soggetto destinatario di una confisca di somme di denaro per complessivi 99.500 euro, disposta in sede di archiviazione, ha chiesto al GIP la revoca della confisca; il GIP ha rigettato l'istanza. Con l'impugnazione proposta, il ricorrente ha dedotto, in sintesi, mancanza assoluta di motivazione sulla sussistenza del presunto reato di contrabbando e sulla sua attribuibilità all'interessato, nonché sulla pertinenzialità tra il delitto e le somme confiscate e sulla pericolosità della res. In particolare ha contestato la confisca di 91.000 euro, sostenendo che il giudice avesse desunto la natura di profitto del reato dalla sola disponibilità delle somme, e ha dedotto un errore percettivo sulla proprietà di un'autovettura sequestrata e poi dissequestrata. Con il secondo motivo ha riproposto analoghe censure per ulteriori 8.500 euro, rilevando che tali somme non erano neppure qualificate dal giudice come profitto del contrabbando. Con il terzo motivo ha lamentato che il giudice non avesse considerato l'allegata provenienza lecita delle somme e le difese sul loro possesso.
La decisione
La Corte non entra nel merito dei motivi perché riqualifica l'impugnazione non come ricorso per cassazione, ma come opposizione ex art. 667, comma 4, e art. 676 c.p.p., trattandosi di provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di confisca adottato de plano. Ne consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, per la trattazione con il rito dell'opposizione. La decisione richiama il principio del contraddittorio eventuale e differito e afferma che contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione è esperibile soltanto l'opposizione, non il ricorso immediato per cassazione.
Norme richiamate
disciplina la decisione de plano del giudice dell'esecuzione e la successiva fase di opposizione dinanzi allo stesso giudice
in materia di confisca attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di decidere secondo la procedura de plano richiamando l'art. 667, comma 4, c.p.p.
viene richiamato come schema procedimentale da seguire nella fase di opposizione, con garanzie di contraddittorio e difesa
ai sensi dell'articolo 667, comma 4, cod. proc. pen.
il provvedimento del giudice dell'esecuzione va seguito da opposizione e non da ricorso diretto
ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
la decisione sulla confisca è resa dal giudice dell'esecuzione con la procedura prevista per i provvedimenti de plano
secondo lo schema definito dall'art. 666 cod. proc. pen.
l'opposizione apre una fase camerale con pieno contraddittorio
trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli ai sensi dell'articolo 667, comma 4, cod. proc. pen.
l'impugnazione erroneamente proposta va convertita in opposizione e rimessa al giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- In materia di confisca disposta o confermata dal giudice dell'esecuzione con provvedimento de plano, il rimedio esperibile è l'opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione, non il ricorso immediato per cassazione.
- La scelta del rimedio va effettuata in base alla natura del provvedimento impugnato: se si tratta di ordinanza resa ex art. 667, comma 4, c.p.p. e art. 676 c.p.p., l'impugnazione deve essere qualificata come opposizione.
- L'opposizione in sede esecutiva realizza un contraddittorio eventuale e differito, idoneo a consentire la piena rivalutazione delle doglianze da parte del giudice dell'esecuzione.
- La diversa possibilità di ricorso diretto per cassazione contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione determinerebbe una indebita compressione del grado di giudizio previsto dal legislatore in materia di confisca.
- Quando l'impugnazione è proposta con forma errata ma risulta sostanzialmente diretta contro un provvedimento esecutivo de plano, il giudice di legittimità deve riqualificarla e trasmettere gli atti al giudice competente per l'opposizione.
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