Cassazione Penale, Ordinanza n. 07413/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del tribunale di Torino che aveva applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la pena concordata, sostituendo la reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva di anni tre e mesi quattro in relazione ai reati ascritti. Il ricorso deduceva vizio di motivazione per la mancata indicazione delle ragioni per cui il giudice non aveva pronunciato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., con specifico riferimento ai reati contestati nei capi 3, 6, 7 e 8 dell'imputazione. La censura è stata ritenuta generica e comunque estranea ai motivi deducibili in cassazione avverso una sentenza di patteggiamento dopo la riforma del 2017.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi specifici attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione denunciato in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra tali motivi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. c.p.p.
richiamati come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 129 c.p.p.
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una pronuncia di proscioglimento in presenza di una causa evidente di non punibilità
art. 610, co. 5 bis, c.p.p.
prevede la declaratoria semplificata di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze di patteggiamento quando i motivi non rientrano in quelli consentiti
art. 448, co. 2 bis, c.p.p.
individua i soli motivi deducibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 1, co. 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto l'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., con efficacia dal 3 agosto 2017
art. 1, co. 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
ha modificato l'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., limitando i motivi di ricorso
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in presenza di inammissibilità non scusabile
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è soggetto a un regime di motivi tassativi: non sono deducibili censure estranee ai motivi espressamente consentiti dalla legge.
- La doglianza relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se proposta come vizio di motivazione e non come profilo rientrante nei limiti dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., è inammissibile nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento.
- L'inammissibilità manifesta del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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