Cassazione Penale, Ordinanza n. 07420/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata è una decisione ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal Tribunale di Catania il 16/09/2024. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, ma dall'ordinanza emerge che il ricorso era fondato sulla deduzione dell'omessa valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per specifici motivi tassativi e non anche per censurare il difetto di motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che l'eventuale omissione motivazionale sull'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è più deducibile in sede di legittimità nei limiti del ricorso avverso patteggiamento.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata.
Individua in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La Corte afferma che l'omessa motivazione sull'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 non è più censurabile in cassazione contro il patteggiamento.
Consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano nei casi di ricorso non scrutinabile nel merito.
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., applicabile al caso perché vigente prima della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di doglianze diverse o ulteriori.
- Non è deducibile in cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, il vizio di motivazione relativo alla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tale omissione non rientra tra i motivi tassativi di impugnazione.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è fondato su motivi non consentiti dalla legge, la Corte di cassazione può dichiararne l'inammissibilità con ordinanza de plano.
- L'ammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento va verificata alla luce della disciplina vigente al momento della sentenza impugnata, se già entrata in vigore prima di essa.
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