Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07427/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale che aveva recepito l'accordo di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per un reato contro la fede pubblica. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali sul riconoscimento della recidiva facoltativa, ritenuto meramente formulaico. Con il secondo ha censurato l'affermazione di responsabilità, assumendo che la motivazione fosse superficiale e lacunosa. Con il terzo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, subordinandolo all'esclusione della recidiva. La Corte rileva che i motivi sono in gran parte riferiti a una persona e a fatti diversi da quelli del ricorrente, e comunque esulano dai limiti del ricorso contro la sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando in primo luogo la totale carenza di specificità perché i motivi risultavano decontestualizzati e riferiti a un diverso soggetto e a un diverso fatto. Ha aggiunto che, trattandosi di ricorso contro sentenza di patteggiamento, le censure prospettate non rientravano nei ristretti casi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    È richiamato quale base della sentenza di patteggiamento emessa dal tribunale.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita i motivi proponibili in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili di volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato come parametro che, nella sentenza di patteggiamento, impone la verifica dell'assenza di cause che impongano immediato proscioglimento.

  • art. 27 Cost.

    È evocato quale limite di congruità della pena patteggiata.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ampliando in modo tipizzato i motivi di ricorso contro il patteggiamento.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura eccedente tali limiti è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e contestualizzato rispetto al procedimento in cui è proposto: motivi riferiti a persona, fatto o vicenda diversi dal caso concreto determinano inammissibilità radicale per difetto di specificità.
  • Nella sentenza che recepisce il patteggiamento la motivazione può essere succinta, purché dia conto della corretta qualificazione giuridica del fatto, del controllo ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena nei limiti costituzionali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.