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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07431/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli aveva confermato la responsabilità dell'imputato per furto pluriaggravato e falso in certificazione commesso dal privato, rideterminando però la pena a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. sull'accoglimento dei motivi relativi al trattamento sanzionatorio e con rinuncia agli ulteriori motivi di gravame. Con il ricorso per cassazione, l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che la riduzione di pena concordata non sarebbe stata estesa anche alla pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di concordato ex art. 599-bis c.p.p. e di rinuncia a motivi di appello, la cognizione del gravame resti limitata ai soli punti non rinunciati e non sia possibile censurare in cassazione la disciplina della pena concordata, salvo il caso di illegalità della pena, qui non ravvisato. Inoltre, dalla lettura del verbale d'udienza emergeva che l'accordo tra le parti riguardava la riduzione della sola pena detentiva e non anche della pena pecuniaria, sicché sul punto non residuava alcun onere motivazionale del giudice d'appello. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello, una volta recepito dal giudice, circoscrive l'oggetto della cognizione ai punti residui e impedisce di rimettere in discussione unilateralmente la pena concordata, salvo illegalità della pena stessa.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È richiamato come base per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia a uno o più motivi di appello nell'ambito di un concordato ex art. 599-bis c.p.p. delimita definitivamente il perimetro del devolutum, con conseguente preclusione a censurare in cassazione i punti oggetto di rinuncia.
  • Il negozio processuale di concordato sulla pena, una volta recepito nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato in sede di legittimità, salvo che la pena concordata risulti illegale.
  • Quando l'accordo tra le parti riguarda espressamente la sola pena detentiva, non sussiste un residuo obbligo di motivazione del giudice in ordine alla pena pecuniaria non inclusa nel patto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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