Cassazione Civile, Sentenza n. 24024/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia del ricorrente con integrale compensazione delle spese processuali tra le parti. Ha inoltre dato atto della non applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 al caso di rinuncia (quindi nessun ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente).
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Monza n. 64/2018. Il ricorso era stato rimandato in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione relativa alle conseguenze, in tema di mutuo fondiario, dal superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385/1993. Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 33719/2022) il Fallimento ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso (16/06/2023) chiedendo l'integrale compensazione delle spese; doNEXT (Italfondiario) ha aderito alla rinuncia (27/06/2023).
Norme richiamate
art. 390 e ss. c.p.c.
La rinuncia all'impugnazione determina l'estinzione del giudizio se ricorrenti e, ove presente, i controricorrenti che rifiutino l'accoglimento non ostino. La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'estinzione del processo a seguito della rinuncia.
art. 391, comma 4, c.p.c.
L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente impedisce la condanna del rinunciante alle spese: la Corte ha richiamato tale principio nel dichiarare l'estinzione con spese compensate, in forza dell'adesione di doNEXT.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
Norma che prevede un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non si applichi alla rinuncia del ricorrente (che non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) e non sia suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (richiamato)
Norma relativa ai limiti di finanziabilità nei contratti di mutuo fondiario; la questione interpretativa sul superamento di tale limite aveva giustificato il rinvio della trattazione in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 33719/2022
Pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di diritto collegata al caso (effetti del superamento del limite di finanziabilità ai sensi dell'art. 38 TUB). La decisione delle Sezioni Unite è stata la ragione fattuale della rinuncia del ricorrente.
Cass. Sez. U. 34429/2019 e Cass. 9474/2020 (richiamate dal provvedimento)
Giurisprudenza di legittimità richiamata a sostegno del principio secondo cui l'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la condanna del rinunciante e legittima l'estinzione del giudizio con spese compensate.
Cass. 23175/2015 e Cass. 19071/2018 (richiamate sul punto contributo unificato)
Precedenti che confermano il carattere eccezionale e sanzionatorio dell'art. 13, comma 1‑quater, DPR 115/2002, escludendone l'applicazione nei casi di rinuncia; la Corte ha richiamato tali decisioni per escludere il contributo aggiuntivo nel caso di specie.
Massime di principio
- La rinuncia dell'attore/ricorrente estingue il giudizio se sussistono i presupposti di cui all'art. 390 e ss. c.p.c.; l'adesione del controricorrente rafforza l'estinzione senza condanna alle spese.
- L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente impedisce che il rinunciante sia condannato alle spese (art. 391, comma 4 c.p.c.).
- La norma che impone un contributo unificato aggiuntivo (art. 13, comma 1‑quater, DPR 115/2002) si applica solo ai casi di impugnazione rigettata, inammissibile o improcedibile e non alla rinuncia: non è possibile un'applicazione estensiva o analogica per coprire la rinuncia.
- Una decisione delle Sezioni Unite o altra pronuncia di rilievo può mutare le prospettive di successo e legittimare la rinuncia al ricorso per ragioni di convenienza processuale o economica.
- In pratiche simili, per ottenere l'estinzione con compensazione delle spese è utile ottenere l'adesione del controricorrente alla rinuncia; in mancanza di adesione il giudice potrà comunque decidere sulle spese e sulla esistenza di condizioni per l'estinzione.
- Quando il giudizio è estinto per rinuncia accolta con adesione, non si configurano normalmente oneri aggiuntivi a carico del rinunciante come il contributo unificato supplementare previsto per le ipotesi di soccombenza formale.
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