Cassazione Penale, Sentenza n. 14583/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/09/2022 che aveva rigettato la domanda di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione relativo a un immobile. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione perché il giudice non avrebbe considerato la possibilità di sospendere l'esecuzione alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. 28/09/2018 n.109 (conv. L.16/11/2018 n.130), sostenendo che l'immobile rientrerebbe nelle previsioni dell'articolato relativo alla definizione accelerata delle istanze di condono per i Comuni dell'Isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21/08/2017.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la disciplina introdotta dalla L.16/11/2018 n.130 (capo terzo) prevede una procedura acceleratoria per la definizione delle domande di condono e l'erogazione di contributi per la ricostruzione, ma esclude espressamente la possibilità di concedere contributi (e dunque l'operatività della procedura acceleratoria correlata) per gli immobili "oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale" (art.21 comma 2-bis). Di conseguenza, l'invocazione della disciplina da parte del ricorrente era destituita di fondamento giuridico e non specifica. La Corte ha inoltre richiamato il principio che argomentazioni infondate delle parti non possono costituire vizio di motivazione della sentenza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma equitativamente determinata di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (conv. L. 16 novembre 2018, n. 130), capo terzo
"al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017... Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47."
La norma instaura una procedura acceleratoria, finalizzata a consentire la definizione rapida delle domande di condono pendenti e l'accesso ai contributi per la ricostruzione, ma tale procedura è strumentale all'erogazione del contributo e non opera per gli immobili esclusi dall'accesso al contributo.
Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (conv. L. 16 novembre 2018, n. 130), art. 25 comma 1-bis
"per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269... le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico..."
Introduzione di un requisito procedurale aggiuntivo per alcune domande di condono (parere paesaggistico) prima della definizione accelerata.
Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (conv. L. 16 novembre 2018, n. 130), art. 25 comma 2
"I comuni... provvedono... ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Fissazione di un termine breve (sei mesi) per la conclusione delle procedure di esame delle domande di condono nell'area interessata dal sisma.
Legge 16 novembre 2018, n. 130, art. 21 comma 2-bis
"nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale."
Esclusione esplicita dall'accesso ai contributi e, correlativamente, dall'operatività della procedura acceleratoria di definizione del condono, per immobili già sottoposti ad ordine di demolizione da parte del giudice penale.
Codice di procedura penale, art. 619 comma 1
Richiamato in motivazione per il principio che, se la decisione in diritto è corretta, è possibile correggere la motivazione eventualmente carente, a tutela della stabilità della pronuncia.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma invocata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare la condanna pecuniaria alla Cassa delle Ammende e per escludere che il ricorso sia stato presentato con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, sent. n. 48931/2022; Sez. 1, n. 49237/2016 - Emmanuele)
Richiami giurisprudenziali utilizzati per sostenere i principi: (i) che la disciplina acceleratoria è funzionale ai contributi e (ii) che argomentazioni infondate delle parti non costituiscono vizio di motivazione idoneo a rovesciare la decisione.
Massime di principio
- La normativa di favore per la ricostruzione e per la definizione accelerata delle pratiche di condono (D.L. 109/2018 conv. L.130/2018, capo terzo) è strumentale all'erogazione di contributi pubblici: se la legge esclude l'accesso ai contributi per immobili soggetti ad ordine di demolizione impartito dal giudice penale, non è possibile invocare quella disciplina per sospendere o revocare l'esecuzione demolitoria.
- In sede di impugnazione, la mera prospettazione astratta di una futura o possibile sanatoria/condono non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente l'applicabilità della norma speciale (es. istanza di condono valida, eventuali pareri necessari, assenza dell'ordine di demolizione o sua illegittimità).
- Argomentazioni giuridiche delle parti che risultino infondate non integrano di per sé un vizio di motivazione della decisione giudiziale; la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile quando il motivo non è fondato o non ha la specificità richiesta.
- Quando si impugna un provvedimento che respinge la sospensione/revoca di un ordine di demolizione, il ricorrente deve fornire una linea argomentativa specifica e documentale, non limitarsi a richiamare norme agevolative generiche senza confrontarsi con le ragioni poste dal giudice per il rigetto.
- Possibile condanna alle spese e, in particolare contesti, al versamento alla Cassa delle Ammende anche se il ricorso non è stato ritenuto frutto di colpa grave, quando la Corte dichiara l'inammissibilità; pertanto valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di promuoverlo.
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