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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18547/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (chiamato all'eredità)

La controversia

La controversia nasce da una lite successoria relativa alla divisione della comunione ereditaria aperta in seguito al decesso della de cuius. Alcuni soggetti, qualificatisi come eredi o chiamati all'eredità, hanno agito in giudizio, mentre altri hanno contestato la loro legittimazione sostenendo che il diritto di accettare l'eredità fosse prescritto per decorso del termine decennale e che, quindi, mancasse la qualità di erede. In primo grado il Tribunale aveva respinto sia la domanda principale sia quella riconvenzionale, ritenendo carente la legittimazione attiva di alcuni attori e del convenuto che si proclamava erede. In appello, la Corte territoriale ha confermato il rigetto, ritenendo tempestivamente sollevata l'eccezione di prescrizione per alcuni chiamati e non configurabile ultrapetizione. Il ricorso principale censurava: 1) la violazione delle norme processuali sulla contestazione e sulle preclusioni, per avere la Corte d'appello negato lo status di erede in assenza di rituale eccezione di prescrizione, essendosi la controparte limitata a eccepire una generica carenza di legittimazione; 2) la nullità del procedimento per la concessione diseguale dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; 3) la violazione del divieto di nuove prove e documenti in appello, connessa alla decisione sulle preclusioni. Il ricorso incidentale riproponeva la questione della asimmetria dei termini e la conseguente nullità delle attività processuali, nonché ulteriori censure sul merito successorio, tutte poi assorbite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, nonché il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale. Ha ritenuto che la generica contestazione della legittimazione non equivalga a rituale eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità; ha inoltre affermato che la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenze diverse tra le parti, quando dipenda da comunicazioni dell'ordinanza avvenute in tempi differenti, compromette il contraddittorio paritario e determina la nullità della sentenza. Conseguentemente, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti i restanti motivi, attinenti al merito della lite.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il vizio di ultrapetizione dedotto dal ricorrente principale; la Corte esclude che il giudice d'appello abbia correttamente applicato il tema della corrispondenza tra chiesto e pronunciato rispetto all'eccezione di prescrizione.

  • art. 166 c.p.c.

    invocato tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione delle difese e delle contestazioni.

  • art. 167 c.p.c.

    invocato per sostenere che la contestazione della legittimazione non equivale a rituale eccezione di prescrizione.

  • art. 183 c.p.c.

    i termini per memorie, repliche e indicazione delle prove sono perentori, decorrono dalla legale conoscenza dell'ordinanza o dall'udienza e devono svolgersi in condizioni di parità tra le parti; la loro asimmetrica decorrenza viola il contraddittorio e comporta nullità.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in relazione alla lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 153 c.p.c.

    menzionato come base della rimessione in termini nei casi ammessi; i termini ex art. 183, comma 6, non sono prorogabili salvo tale ipotesi.

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato per il computo dei termini processuali.

  • art. 156 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale sulla nullità degli atti processuali.

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato nel ricorso principale in tema di nullità degli atti dipendenti.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel contesto delle nullità della sentenza e dei rimedi impugnatori.

  • art. 345 c.p.c.

    una volta dichiarata la nullità del primo grado, il giudice di appello deve rinnovare le attività precluse senza applicare il divieto di nuove prove e documenti.

  • art. 354 c.p.c.

    il giudice d'appello, rilevata la nullità per violazione delle scansioni processuali, deve disporre la rinnovazione degli atti e decidere nel merito, non rimettendo la causa al primo giudice.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a tutela del diritto di difesa, pregiudicato dalla diseguale decorrenza dei termini processuali.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in tema di giusto processo e parità delle armi nel contraddittorio.

  • art. 476 c.c.

    richiamato nei motivi relativi all'accettazione tacita dell'eredità.

  • art. 2122 c.c.

    richiamato in collegamento alla disciplina successoria dedotta nei motivi di merito.

  • art. 480 c.c.

    la prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità non opera ipso iure, ma deve essere eccepita da chi vi abbia interesse; la mera scadenza del termine non basta a estinguere automaticamente il diritto.

  • art. 2934 c.c.

    richiamato per qualificare la prescrizione come causa di estinzione del diritto che richiede però eccezione di parte.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    richiamati per escludere che il vizio processuale potesse comportare la rimessione automatica al primo giudice.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte ritiene rispettati i requisiti di specificità, completezza e indicazione degli atti/documenti su cui i motivi si fondano.

  • art. 152 c.p.c.

    richiamato per affermare la perentorietà legale dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Massime di principio

  • Nei giudizi di scioglimento della comunione ereditaria sono legittimati ad agire e a resistere solo i soggetti che abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, oppure i chiamati il cui diritto di accettare non sia stato ancora dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato.
  • La prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità non opera automaticamente per il solo decorso del tempo: deve essere eccepita dalla parte interessata, con una deduzione chiara dell'inerzia del titolare e della volontà di avvalersi dell'effetto estintivo.
  • Una generica contestazione della legittimazione di una controparte non equivale, di per sé, a rituale eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità.
  • L'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità sollevata nei confronti di alcuni chiamati non si estende automaticamente ad altri chiamati diversi, salvo che la specifica eccezione sia stata ritualmente proposta anche nei loro confronti.
  • I termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. sono perentori e devono decorrere in modo uniforme per tutte le parti, così da assicurare parità delle armi, contraddittorio effettivo e diritto di difesa.
  • Se l'ordinanza che concede i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. è comunicata in tempi diversi alle parti, con conseguente differente dies a quo, si verifica una violazione del contraddittorio che comporta nullità della sentenza.
  • Quando la nullità del primo grado deriva dalla violazione delle scansioni processuali e delle preclusioni difensive, il giudice d'appello deve rinnovare la trattazione e decidere nel merito, senza applicare il divieto di nuovi mezzi di prova e documenti previsto per il normale appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamentoSuccessione legittimaDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàLitisconsorzio necessario

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