Cassazione Penale, Sentenza n. 9666/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 372 c.p. (falsa testimonianza) relativa a dichiarazioni rese il 21/11/2006 in una causa civile sul sinistro stradale del 27/11/2005. I motivi di ricorso erano sei: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. per motivazione generica e ingiustificato privilegio delle deposizioni dell'accusa; (2) violazione dell'art. 603 c.p.p. per aver negato la rinnovazione dell'istruttoria in appello (riassunzione delle deposizioni dei testimoni dell'accusa); (3) carenza e illogicità della motivazione, con mancata prova dell'elemento psicologico del reato e valutazione congetturale delle testimonianze accusatorie; (4) estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello; (5) eccessività e disparità delle pene, con penalizzazione maggiorata per Salvatore Bonavita; (6) domanda di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) in ragione della revoca della costituzione di parte civile e della presunta irrilevanza della controversia civilistica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che: il primo motivo non fosse ammissibile perché la semplice denuncia di violazioni degli artt. 192/546 c.p.p., se non collegata a vizi di motivazione formulati secondo i canoni di legge, non integra un motivo valido di cassazione; il secondo motivo era manifestamente infondato in quanto la mancata riassunzione delle prove in appello non determina automaticamente violazione normativa, salvo che emergano palesi lacune motivazionali, non ravvisate; il terzo motivo era generico e improprio e la Corte d'appello aveva adeguatamente argomentato la credibilità dei testimoni terzi, anche alla luce di un manoscritto prodotto nel giudizio civile che smentiva la versione difensiva; il quinto motivo era in parte infondato (la Corte d'appello aveva dato risposta) e in parte inammissibile perché nuove doglianze sul diverso trattamento sanzionatorio non erano state sollevate in appello; il quarto motivo (prescrizione) era irrilevante in presenza dell'inammissibilità del ricorso, che impedisce di far valere o di rilevare d'ufficio l'estinzione per prescrizione; la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis non poteva essere ora valorizzata poiché il giudizio di secondo grado si era svolto prima dell'introduzione dell'istituto e l'inammissibilità del ricorso impediva comunque di invocare lo ius superveniens. Sono state impartite le condanne alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice applicata nel merito: responsabilità per falsa testimonianza commessa dai tre imputati durante il processo civile; la sentenza impugnata conferma che gli elementi probatori (deposizioni dei testimoni terzi e documento manoscritto) sostengono la condanna.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la motivazione; la Corte di cassazione osserva che la mera indicazione di violazione di norme sulla motivazione non è di per sé idonea a fondare il ricorso di cassazione se non collegata a vizi specifici e dimostrabili.
Richiamato in relazione ai presunti vizi motivazionali; la Corte ricorda i limiti dell'impugnazione per cassazione rispetto a contestazioni generiche della motivazione di merito.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte precisa che la mancata riassunzione non è automaticamente censurabile in cassazione, salvo che dal testo della sentenza di merito emergano lacune o manifeste illogicità che avrebbero potuto essere evitate con la riassunzione.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Previsione delle ipotesi di ricorso per cassazione per vizi di motivazione; la Corte sottolinea che l'enunciazione astratta di violazioni di norme procedurali non equivale alla deduzione dei vizi richiamati dall'art. 606, comma 1, lett. c).
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per questioni non dedotte in appello; la Corte lo applica per escludere il nuovo rilievo sulla differente entità della pena per uno degli imputati, non contestato in appello.
Riferimento sulla impossibilità di far valere l'estinzione del reato per prescrizione quando il ricorso per cassazione è inammissibile, poiché non si forma valido rapporto di impugnazione.
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte osserva che la sua applicazione non può essere evocata efficacemente in cassazione qualora il giudizio di secondo grado si sia svolto prima dell'introduzione della norma e il ricorso sia inammissibile, impedendo di valorizzare lo ius superveniens.
art. 23, commi 8 e 9 del d.l. 28/10/2020, n.137 (convertito)
Norme procedurali eccezionali richiamate per lo svolgimento dell'udienza camerale secondo le disposizioni emergenziali e di proroga; menzionate per la modalità di trattazione del procedimento.
Atto che ha introdotto l'art. 131-bis c.p.; la sentenza ricorda la tempistica rispetto al giudizio di appello per escludere la possibilità di invocare l'istituto in cassazione.
Massime di principio
- Un vizio generico di motivazione denunciato senza l'indicazione puntuale di lacune o di manifeste illogicità rischia di essere dichiarato inammissibile in Cassazione; bisogna specificare i passaggi argomentativi critici.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello non è di per sé motivo idoneo di cassazione: occorre dimostrare che l'assenza di riassunzione ha lasciato nella motivazione del giudice di merito lacune o contraddizioni decisive.
- Non è possibile sollevare in Cassazione questioni nuove che non siano state portate all'attenzione del giudice d'appello (art. 606, comma 3 c.p.p.); le doglianze devono essere tempestivamente prospettate nei gradi precedenti.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile non può formarsi un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, non è possibile far valere né far rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione né invocare efficacemente ius superveniens favorevoli, salvo casi particolari.
- La richiesta di applicazione di norme sopravvenute più favorevoli (es. art. 131-bis c.p.) deve essere presentata in modo compatibile con i termini e lo stato del procedimento: la loro invocazione può essere preclusa se il processo di impugnazione non è stato validamente formato.
- In giudizio di legittimità la critica alla valutazione della credibilità delle prove è fortemente limitata: la Cassazione interviene solo quando emerga un vizio logico, contraddittorio o di travisamento dei fatti documentabile nel testo della motivazione di merito.
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