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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9666/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 372 c.p. (falsa testimonianza) relativa a dichiarazioni rese il 21/11/2006 in una causa civile sul sinistro stradale del 27/11/2005. I motivi di ricorso erano sei: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. per motivazione generica e ingiustificato privilegio delle deposizioni dell'accusa; (2) violazione dell'art. 603 c.p.p. per aver negato la rinnovazione dell'istruttoria in appello (riassunzione delle deposizioni dei testimoni dell'accusa); (3) carenza e illogicità della motivazione, con mancata prova dell'elemento psicologico del reato e valutazione congetturale delle testimonianze accusatorie; (4) estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello; (5) eccessività e disparità delle pene, con penalizzazione maggiorata per Salvatore Bonavita; (6) domanda di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) in ragione della revoca della costituzione di parte civile e della presunta irrilevanza della controversia civilistica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che: il primo motivo non fosse ammissibile perché la semplice denuncia di violazioni degli artt. 192/546 c.p.p., se non collegata a vizi di motivazione formulati secondo i canoni di legge, non integra un motivo valido di cassazione; il secondo motivo era manifestamente infondato in quanto la mancata riassunzione delle prove in appello non determina automaticamente violazione normativa, salvo che emergano palesi lacune motivazionali, non ravvisate; il terzo motivo era generico e improprio e la Corte d'appello aveva adeguatamente argomentato la credibilità dei testimoni terzi, anche alla luce di un manoscritto prodotto nel giudizio civile che smentiva la versione difensiva; il quinto motivo era in parte infondato (la Corte d'appello aveva dato risposta) e in parte inammissibile perché nuove doglianze sul diverso trattamento sanzionatorio non erano state sollevate in appello; il quarto motivo (prescrizione) era irrilevante in presenza dell'inammissibilità del ricorso, che impedisce di far valere o di rilevare d'ufficio l'estinzione per prescrizione; la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis non poteva essere ora valorizzata poiché il giudizio di secondo grado si era svolto prima dell'introduzione dell'istituto e l'inammissibilità del ricorso impediva comunque di invocare lo ius superveniens. Sono state impartite le condanne alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata nel merito: responsabilità per falsa testimonianza commessa dai tre imputati durante il processo civile; la sentenza impugnata conferma che gli elementi probatori (deposizioni dei testimoni terzi e documento manoscritto) sostengono la condanna.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la motivazione; la Corte di cassazione osserva che la mera indicazione di violazione di norme sulla motivazione non è di per sé idonea a fondare il ricorso di cassazione se non collegata a vizi specifici e dimostrabili.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai presunti vizi motivazionali; la Corte ricorda i limiti dell'impugnazione per cassazione rispetto a contestazioni generiche della motivazione di merito.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte precisa che la mancata riassunzione non è automaticamente censurabile in cassazione, salvo che dal testo della sentenza di merito emergano lacune o manifeste illogicità che avrebbero potuto essere evitate con la riassunzione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Previsione delle ipotesi di ricorso per cassazione per vizi di motivazione; la Corte sottolinea che l'enunciazione astratta di violazioni di norme procedurali non equivale alla deduzione dei vizi richiamati dall'art. 606, comma 1, lett. c).

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per questioni non dedotte in appello; la Corte lo applica per escludere il nuovo rilievo sulla differente entità della pena per uno degli imputati, non contestato in appello.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento sulla impossibilità di far valere l'estinzione del reato per prescrizione quando il ricorso per cassazione è inammissibile, poiché non si forma valido rapporto di impugnazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte osserva che la sua applicazione non può essere evocata efficacemente in cassazione qualora il giudizio di secondo grado si sia svolto prima dell'introduzione della norma e il ricorso sia inammissibile, impedendo di valorizzare lo ius superveniens.

  • art. 23, commi 8 e 9 del d.l. 28/10/2020, n.137 (convertito)

    Norme procedurali eccezionali richiamate per lo svolgimento dell'udienza camerale secondo le disposizioni emergenziali e di proroga; menzionate per la modalità di trattazione del procedimento.

  • d.lgs. 16/03/2015, n. 28

    Atto che ha introdotto l'art. 131-bis c.p.; la sentenza ricorda la tempistica rispetto al giudizio di appello per escludere la possibilità di invocare l'istituto in cassazione.

Massime di principio

  • Un vizio generico di motivazione denunciato senza l'indicazione puntuale di lacune o di manifeste illogicità rischia di essere dichiarato inammissibile in Cassazione; bisogna specificare i passaggi argomentativi critici.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello non è di per sé motivo idoneo di cassazione: occorre dimostrare che l'assenza di riassunzione ha lasciato nella motivazione del giudice di merito lacune o contraddizioni decisive.
  • Non è possibile sollevare in Cassazione questioni nuove che non siano state portate all'attenzione del giudice d'appello (art. 606, comma 3 c.p.p.); le doglianze devono essere tempestivamente prospettate nei gradi precedenti.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile non può formarsi un valido rapporto di impugnazione e, di conseguenza, non è possibile far valere né far rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione né invocare efficacemente ius superveniens favorevoli, salvo casi particolari.
  • La richiesta di applicazione di norme sopravvenute più favorevoli (es. art. 131-bis c.p.) deve essere presentata in modo compatibile con i termini e lo stato del procedimento: la loro invocazione può essere preclusa se il processo di impugnazione non è stato validamente formato.
  • In giudizio di legittimità la critica alla valutazione della credibilità delle prove è fortemente limitata: la Cassazione interviene solo quando emerga un vizio logico, contraddittorio o di travisamento dei fatti documentabile nel testo della motivazione di merito.

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