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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36977/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il GIP presso il Tribunale di Enna, con sentenza del 19 marzo 2026, ha applicato all’imputato, ai sensi del patteggiamento, la pena concordata di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 670 di multa per furto aggravato di energia elettrica, concedendo la sospensione condizionale e la non menzione. Secondo l’imputazione, l’imputato, allo scopo di procurarsi un profitto, aveva realizzato un allaccio diretto alla rete elettrica, presso la cabina con matricola 498767, per alimentare il fondo agricolo da lui utilizzato, sottraendo ingenti quantitativi di energia al Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.; era contestata l’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio (artt. 624 e 625, n. 7, c.p.). Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., l’illegalità della pena: sosteneva che il fatto integrasse anche l’aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, c.p., desumibile dal riferimento all’allaccio diretto, e che, ricorrendo due aggravanti, la pena dovesse essere determinata sulla cornice prevista dall’art. 625, comma 2, c.p. Ha inoltre invocato i principi sulla contestazione in fatto delle aggravanti, ritenendo sufficiente che l’imputazione ne descrivesse gli elementi fattuali senza citare espressamente la disposizione. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico: il ricorso non indicava quale modalità concreta, descritta nell’imputazione, avesse comportato danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione dell’impianto, né spiegava perché il solo riferimento all’allaccio diretto dovesse univocamente significare contestazione della violenza sulle cose.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha precisato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è limitato alle ipotesi tassative previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che la censura per erronea qualificazione giuridica deve mostrare, sulla base immediata dell’imputazione e della sentenza, un errore manifesto. Nel caso concreto, l’imputazione contestava espressamente soltanto l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, c.p.; l’espressione “allaccio diretto alla rete elettrica” descriveva la modalità di apprensione dell’energia, ma non specificava una condotta di danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione idonea a integrare la violenza sulle cose. Poiché l’allacciamento può avvenire con modalità diverse, alcune delle quali non integrano tale aggravante, il ricorrente avrebbe dovuto indicare il concreto quomodo rilevante; non bastava desumere l’aggravante dalla formula generica impiegata. La pena concordata non è stata modificata e la sentenza di patteggiamento resta ferma. La decisione non indica ulteriori statuizioni sulle spese o sulla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L’art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103, ha introdotto nell’art. 448 cod. proc. pen. il comma 2 bis, circoscrivendo il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena a quattro ipotesi tassative: motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

    Il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per le ipotesi tassativamente indicate dalla norma; la censura qui proposta è stata esaminata come deduzione di illegalità della pena e di erronea qualificazione giuridica.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    La relativa nozione postula che la cosa sia danneggiata o trasformata, ovvero che ne sia mutata la destinazione.

    L’aggravante della violenza sulle cose richiede che la condotta comporti il danneggiamento o la trasformazione della cosa, oppure il mutamento della sua destinazione; il solo richiamo a un allaccio diretto alla rete non ne dimostra necessariamente la sussistenza.

  • art. 625, n. 7, c.p.

    Nel caso in esame, la contestazione richiamava espressamente la sola aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, cod. pen., relativa alla destinazione della cosa a pubblico servizio.

    La contestazione esplicita della sola aggravante relativa alla destinazione a pubblico servizio non consente di ritenere automaticamente contestata anche la diversa aggravante della violenza sulle cose.

  • art. 625, comma 2, c.p.

    La dedotta illegalità della pena rimane così priva della necessaria dimostrazione della premessa da cui dipenderebbe l’applicazione della più grave cornice edittale.

    L’applicazione della cornice sanzionatoria più grave invocata per il concorso di aggravanti presuppone la dimostrazione che l’aggravante ulteriore fosse contestata e ricavabile dagli elementi descritti; tale presupposto non è stato dimostrato.

  • art. 624 c.p.

    Il Tribunale di Enna, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a D’Angelo Salvatore Cono, per il delitto di furto aggravato di energia elettrica, la pena concordata di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 670,00 di multa, concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

    La disposizione è richiamata quale fattispecie-base del furto di energia elettrica oggetto del patteggiamento; la decisione di legittimità non rimette in discussione tale qualificazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Deduce inosservanza della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., prospettando l’illegalità della pena applicata, sul rilievo che essa sarebbe stata determinata assumendo quale cornice edittale quella prevista dall’art. 625, comma 1, cod. pen., anziché quella stabilita dal comma 2 della medesima disposizione per il concorso di due circostanze aggravanti.

    La norma individua il motivo di ricorso prospettato dal pubblico ministero; la Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo dimostrata la premessa fattuale necessaria all’applicazione della cornice più grave.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento, la denuncia di erronea qualificazione giuridica è ammissibile soltanto quando l’errore emerga con immediatezza e in modo manifesto dal capo d’imputazione e dalla sentenza; non è consentito fondarla su accertamenti in fatto o valutazioni probatorie ulteriori.
  • La contestazione in fatto di un’aggravante è sufficiente solo se l’imputazione descrive con chiarezza e precisione gli elementi fattuali che la compongono e consente all’imputato di comprendere l’estensione dell’addebito. Quando la fattispecie aggravante richiede una qualificazione delle modalità materiali della condotta, tali modalità devono essere descritte in modo da rendere percepibile la specifica connotazione aggravante.
  • L’aggravante della violenza sulle cose nel furto richiede il danneggiamento o la trasformazione della cosa, oppure il mutamento della sua destinazione. Il generico riferimento a un allaccio diretto alla rete elettrica non basta, senza l’indicazione del concreto modo di realizzazione, a integrare o contestare in fatto tale aggravante.
  • L’allacciamento abusivo alla rete elettrica può essere realizzato con modalità eterogenee; pertanto, il solo riferimento all’allaccio non dimostra univocamente la violenza sulle cose, né consente di applicare la cornice edittale prevista per il concorso di aggravanti.
  • Quando l’imputazione indica espressamente una specifica aggravante, la contestazione di una diversa aggravante non può essere data per implicita se il fatto descritto non espone con sufficiente precisione gli elementi costitutivi di quest’ultima.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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