Cassazione Civile, Ordinanza n. 28848/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, opposto dall’amministrazione finanziaria, a un’istanza di rimborso IRPEF presentata da un ex dipendente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, in relazione agli anni d’imposta 2008-2011. Il contribuente chiedeva il rimborso della parte d’imposta ritenuta eccedente perché le somme percepite a titolo di trattamento previdenziale integrativo erano state tassate, secondo la sua tesi, nella misura dell’87,50% dell’ammontare. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR della Liguria, in parziale riforma, aveva ritenuto tardiva la domanda di rimborso per i periodi anteriori al 16.10.2008 per intervenuta decadenza, ma aveva confermato nel resto la decisione, riconoscendo la natura complementare del trattamento pensionistico erogato dal fondo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina fiscale e previdenziale applicabile al fondo CAP e sostenendo che, alla luce delle modifiche normative intervenute, le prestazioni periodiche in questione non fossero più tassabili solo sull’87,50% per le annualità successive al 1° gennaio 2001, ma dovessero essere assoggettate a imposizione per l’intero, salvo le specifiche esclusioni di legge.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il motivo unico, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria per un nuovo esame, dovendo il giudice del rinvio verificare quale disciplina ratione temporis si applichi alle somme percepite in relazione all’epoca di maturazione della prestazione pensionistica. Il rinvio riguarda anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. n. 124 del 1993
Richiamato insieme alle altre norme del sistema delle forme pensionistiche complementari per qualificare il trattamento erogato dal fondo come prestazione previdenziale integrativa soggetta alla relativa disciplina.
art. 7-bis d.lgs. n. 124 del 1993
Richiamato come parte del quadro normativo applicabile alle forme pensionistiche complementari.
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 124 del 1993
Richiamato per il coordinamento della disciplina delle prestazioni pensionistiche complementari.
art. 48-bis, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917 del 1986
Le prestazioni periodiche del fondo rientrano in tale previsione; per le prestazioni anteriori al 1° gennaio 2001 sono tassabili limitatamente all’87,50%, mentre per quelle successive al 1° gennaio 2001 sono interamente tassabili, salvo le esclusioni previste dalla legge.
art. 47, comma 1, lett. h-bis, d.P.R. n. 917 del 1986
La Corte lo usa come disposizione di riferimento per individuare le prestazioni periodiche di natura pensionistica complementare.
art. 48, comma 7-bis, d.P.R. n. 917 del 1986
Nel testo vigente dopo la l. n. 335 del 1995 le prestazioni periodiche indicate nell’art. 47, comma 1, lett. h-bis, costituiscono reddito per l’87,50% dell’ammontare corrisposto.
art. 11, comma 8, l. n. 335 del 1995
È indicata come norma introduttiva del regime che assoggettava tali prestazioni all’87,50% del loro ammontare.
Ha introdotto, con efficacia dal 1° gennaio 1998, la disciplina di cui all’art. 48-bis, lett. d), mantenendo per tali prestazioni la tassazione all’87,50% dell’ammontare lordo corrisposto.
art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 47 del 2000
Ha modificato il regime fiscale, prevedendo che le prestazioni pensionistiche complementari si assumano al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, con conseguente tassazione sull’intero importo, per le prestazioni successive al 1° gennaio 2001.
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 47 del 2000
modificato dall'art. 13 d.lgs. n. 168 del 2001
È richiamato per l’efficacia temporale della nuova disciplina dal 1° gennaio 2001.
art. 13 d.l. n. 973 del 1986
conv. in L. n. 26 del 1987
È la norma che ha disciplinato il subentro del fondo di previdenza dei dipendenti INPS al Fondo del C.A.P. di Genova, rilevante per qualificare il trattamento come pensione complementare.
Richiamato solo per dire che, in precedenza, la causa era stata rinviata alla sezione ordinaria per difetto dei presupposti di decisione in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Il trattamento previdenziale erogato da un fondo subentrato a quello originario del C.A.P. di Genova va qualificato, nel mutato quadro normativo, come forma pensionistica complementare soggetta alla disciplina speciale sulle prestazioni integrative.
- Ai fini IRPEF, per le prestazioni pensionistiche complementari occorre distinguere in base al tempo di maturazione o di erogazione della prestazione secondo la disciplina ratione temporis applicabile: le prestazioni anteriori al 1° gennaio 2001 sono imponibili limitatamente all’87,50% dell’ammontare corrisposto, mentre quelle successive a tale data sono imponibili per l’intero importo, salvo detrazioni o esclusioni espressamente previste dalla legge.
- In presenza di una controversia sul rimborso di imposta relativa a prestazioni pensionistiche integrative, il giudice di merito deve verificare con precisione quale sia la disciplina fiscale applicabile nel tempo alla singola prestazione, non potendo estendere automaticamente il regime dell’87,50% a periodi successivi al mutamento normativo.
- La correzione della qualificazione fiscale della prestazione comporta cassazione con rinvio quando sia necessario un nuovo accertamento di fatto o di diritto sulla decorrenza temporale delle somme percepite.
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