Cassazione Penale, Sentenza n. 18239/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico; il ricorrente censurava la mancata applicazione della sanzione sostitutiva (detenzione domiciliare) ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dalla riforma (d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150) e rilevava che la richiesta era stata formulata nelle conclusioni scritte nei termini previsti dal rito cartolare (procura speciale rilasciata al difensore). La Suprema Corte ha esaminato la disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. n.150/2022), il successivo correttivo (d.lgs. n.31/2024) e il principio "tempus regit actum", e ha valutato la tempestività e ammissibilità della richiesta delle pene sostitutive nel caso concreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla questione relativa alla applicazione delle sanzioni sostitutive. Ha annullato la sentenza impugnata solo sotto il profilo della valutazione dell'istanza di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio sul punto. Resta invece irrevocabilmente confermata l'affermazione di responsabilità e la condanna quanto alla colpevolezza. La Corte ha ritenuto applicabile, al caso concreto, il regime transitorio più favorevole previsto dall'art. 95 d.lgs. n.150/2022 (richiedibile anche nelle conclusioni scritte nei termini del rito cartolare, e fino all'udienza se discussione orale), in ragione del fatto che la sentenza di primo grado era stata emessa prima del 30/12/2022; ha inoltre chiarito gli effetti dell'intervento correttivo (d.lgs. n.31/2024) e il principio secondo cui il tempo di emissione della sentenza impugnata governa la normativa applicabile (tempus regit actum).
Norme richiamate
Norma che disciplina le sanzioni sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità). La Corte richiama la possibilità di applicare tali pene sostitutive nel giudizio di appello secondo la normativa transitoria e le successive precisazioni; l'applicabilità richiede il consenso dell'imputato.
art. 95 d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia, disciplina transitoria)
Disciplina transitoria che, con riguardo ai giudizi pendenti alla data del 30/12/2022, ha consentito di formulare la richiesta delle sanzioni sostitutive anche in sede di conclusioni scritte nel rito cartolare o fino all'udienza in caso di trattazione orale. La Corte la applica al caso in cui la sentenza di primo grado sia stata emessa prima del 30/12/2022.
art. 598-bis cod. proc. pen. (commi 1-bis, 1-quater, 4-ter, 4-bis)
Il nuovo testo, introdotto dal d.lgs. n.31/2024 (correttivo), ha disciplinato i tempi e le modalità per la richiesta e il consenso alle pene sostitutive in appello, ribadendo il principio devolutivo (richiamo all'art. 597) e precisando quando il consenso può essere espresso e con quali termini; non deroga al principio che la richiesta debba essere devoluta con l'atto di impugnazione salvo le eccezioni previste.
Principio devolutivo dell'appello: delimita la materia devoluta al giudice d'appello. La Corte afferma che, dopo il correttivo, il limite derivante da tale principio prevale e la richiesta delle pene sostitutive, in via ordinaria, deve essere devoluta con l'atto d'appello salvo le specifiche eccezioni normative.
Norma che, con riferimento al primo grado, prevedeva il consenso dell'imputato per l'applicazione delle pene diverse da quella pecuniaria; la Corte ricorda che la necessità del consenso non è una innovazione ma è ora esplicitata anche per il secondo grado.
art. 58 l. 24 novembre 1981, n.689 (comma 3, come modificato dall'art.5 d.lgs. n.31/2024)
Esplicita la necessità del consenso dell'imputato (personale o tramite procuratore speciale) per l'applicazione delle pene sostitutive non pecuniarie; la Corte richiama tale requisito come imprescindibile.
art. 23-bis d.l. n.137/2020 conv. con l. n.176/2020
Normativa emergenziale che ha introdotto il rito cartolare con termini per il deposito delle memorie e conclusioni; la Corte ne tiene conto per i termini (proroga fino al 30/06/2024) e per stabilire la tempestività della richiesta in concreto (5 giorni nel vigente rito pandemico, poi 15 giorni con la riforma).
d.lgs. 19 marzo 2024, n.31 (correttivo Cartabia)
Ha introdotto modifiche organiche all'art. 598-bis cod. proc. pen., ribadendo il principio devolutivo e regolando tempistiche e modalità per il consenso e per la richiesta delle pene sostitutive in appello; la Corte ne valuta gli effetti temporali in combinazione con il principio "tempus regit actum".
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado è stata emessa prima del 30/12/2022, si applica il regime transitorio dell'art.95 d.lgs. n.150/2022: la richiesta di pene sostitutive può essere formulata anche nelle conclusioni scritte nel rito cartolare (entro i termini previsti) e fino all'udienza in caso di trattazione orale.
- Dalla entrata in vigore del correttivo (d.lgs. n.31/2024) prevale il principio devolutivo: in linea di massima la richiesta delle pene sostitutive in appello va devoluta con l'atto di impugnazione, salvo le eccezioni espressamente previste (es. riforma della sentenza di primo grado che porta la pena entro il limite per la conversione).
- Per valutare quale disciplina si applica occorre fare riferimento al tempo in cui è stata emessa la sentenza impugnata (principio "tempus regit actum"), non soltanto alla data dell'appello o dell'udienza d'appello.
- Il consenso dell'imputato all'applicazione delle pene sostitutive (per pene diverse da quella pecuniaria) è imprescindibile e deve essere espresso personalmente o tramite procuratore speciale nei modi e nei termini previsti dalla normativa.
- Nelle impugnazioni trattate con il rito cartolare occorre verificare i termini vigenti (proroga emergenziale vs termini ordinari introdotti dalla riforma) per depositare memorie/conclusioni utili a formulare la richiesta delle pene sostitutive.
- Per prudenza difensiva, quando si impugna una sentenza e si intende ottenere l'applicazione di pene sostitutive, è consigliabile formulare espressamente la richiesta già nell'atto di appello e allegare/riconoscere il consenso o rilasciare procura speciale al difensore.
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