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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7791/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione: conferma della misura cautelare dell'obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.) per il reato di furto aggravato. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per: (1) mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti probatori (in particolare due video, il verbale di arresto e il verbale di convalida), violazione art. 309/5/10 e 291/1 c.p.p.; (2) vizio di motivazione apparente e mancanza di autonoma valutazione del riesame, con critica alla presunta adesione acritica al primo giudice; (3) motivazione illogica sul valore del verbale di arresto e sul riconoscimento operato dagli agenti, ossia che i verbalizzanti non avrebbero potuto attestare l'attività valutativa del riconoscimento; (4) omissione di visione diretta dei video da parte del Tribunale nonostante la difesa avesse lamentato la scarsa qualità delle immagini e richiesto la loro acquisizione/visione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze mascherassero una rivalutazione del merito e non un vizio di diritto autonomazzabile in Cassazione. Sul punto della trasmissione degli atti, la Corte ha richiamato l'art. 309, comma 5 c.p.p. precisando che il pubblico ministero deve trasmettere al riesame solo gli atti selezionati a sostegno della richiesta e quelli a favore dell'indagato, non l'intero fascicolo. Il verbale di arresto era presente e valutato dal Tribunale; il verbale di convalida non rientra per definizione negli atti trasmessi in sede cautelare. Quanto al riconoscimento e ai video, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la decisione valorizzando, oltre al riconoscimento riportato nel verbale di arresto, elementi indiziari convergenti (ritrovamento refurtiva e arnese da scasso presso il coindagato, prossimità dell'abitazione, denaro contante sulle persone, soprresa degli indagati all'uscita dell'immobile) e che le obiezioni difensive fossero generiche e non idonee a disarticolare i nuclei essenziali della decisione. Ha inoltre affermato che il riesame non è soggetto all'obbligo di autonoma rivalutazione previsto per il giudice che decide "inaudita altera parte" (art. 292, comma 2 c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 283 c.p.p.

    Disciplina della misura cautelare dell'obbligo di dimora, quale misura applicata e confermata dal Tribunale del riesame

  • art. 309, comma 5 c.p.p.

    Il dovere di trasmissione al Tribunale del riesame concerne gli atti che il P.M. ha selezionato per sostenere la richiesta e gli elementi a favore dell'indagato; non impone la trasmissione dell'intero fascicolo processuale

  • art. 291 c.p.p.

    Norma richiamata per spiegare quali atti sono "a sostegno della richiesta" e per chiarire che il verbale di convalida dell'arresto, essendo successivo, non rientra di regola negli atti trasmessi dal P.M. al riesame

  • art. 292, comma 2 c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di autonoma motivazione per il giudice che emette la misura "inaudita altera parte"; la Corte ha osservato che tale obbligo non è estensibile al Tribunale del riesame che conferma o modifica misure adottate dall'autorità procedente

  • art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020 n. 27)

    Richiamato esclusivamente per la procedura di deposito telematico delle conclusioni del Sostituto Procuratore generale; non incide sul merito della decisione

Massime di principio

  • L'obbligo di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame è limitato agli elementi che il P.M. ha scelto per sostenere la richiesta e a quelli favorevoli all'indagato: non vige l'obbligo di trasmettere l'intero fascicolo processuale.
  • La mera mancata visione da parte del giudice di un singolo elemento probatorio (es. un video) non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento se la decisione è sorretta da altri indizi gravi e convergenti che costituiscono nuclei essenziali del ragionamento motivazionale.
  • Le censure generiche sulla qualitaà delle immagini o sulla attendibilità di un riconoscimento operato dalla Polizia giudiziaria sono insufficienti: la difesa deve indicare in modo specifico come e perché l'elemento mancante o viziato disarticoli i nuclei decisivi della decisione cautelare.
  • In sede di ricorso per Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione del merito cautelare mascherata da dogliane di motivazione o violazione di legge: la questione deve essere posta in termini di diritto e non come rinnovata valutazione delle prove.
  • Il riconoscimento riportato in un verbale di arresto, se presente nel fascicolo, può essere valutato insieme ad altri indizi materiali: la distinta natura attestativa dei fatti materiali e la valutazione del riconoscimento non impediscono al giudice di ritenere convergenti gli indizi, salvo specifiche e documentate ragioni contrarie sollevate dalla difesa.

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