Cassazione Penale, Sentenza n. 7791/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione: conferma della misura cautelare dell'obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.) per il reato di furto aggravato. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per: (1) mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti probatori (in particolare due video, il verbale di arresto e il verbale di convalida), violazione art. 309/5/10 e 291/1 c.p.p.; (2) vizio di motivazione apparente e mancanza di autonoma valutazione del riesame, con critica alla presunta adesione acritica al primo giudice; (3) motivazione illogica sul valore del verbale di arresto e sul riconoscimento operato dagli agenti, ossia che i verbalizzanti non avrebbero potuto attestare l'attività valutativa del riconoscimento; (4) omissione di visione diretta dei video da parte del Tribunale nonostante la difesa avesse lamentato la scarsa qualità delle immagini e richiesto la loro acquisizione/visione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze mascherassero una rivalutazione del merito e non un vizio di diritto autonomazzabile in Cassazione. Sul punto della trasmissione degli atti, la Corte ha richiamato l'art. 309, comma 5 c.p.p. precisando che il pubblico ministero deve trasmettere al riesame solo gli atti selezionati a sostegno della richiesta e quelli a favore dell'indagato, non l'intero fascicolo. Il verbale di arresto era presente e valutato dal Tribunale; il verbale di convalida non rientra per definizione negli atti trasmessi in sede cautelare. Quanto al riconoscimento e ai video, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la decisione valorizzando, oltre al riconoscimento riportato nel verbale di arresto, elementi indiziari convergenti (ritrovamento refurtiva e arnese da scasso presso il coindagato, prossimità dell'abitazione, denaro contante sulle persone, soprresa degli indagati all'uscita dell'immobile) e che le obiezioni difensive fossero generiche e non idonee a disarticolare i nuclei essenziali della decisione. Ha inoltre affermato che il riesame non è soggetto all'obbligo di autonoma rivalutazione previsto per il giudice che decide "inaudita altera parte" (art. 292, comma 2 c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina della misura cautelare dell'obbligo di dimora, quale misura applicata e confermata dal Tribunale del riesame
Il dovere di trasmissione al Tribunale del riesame concerne gli atti che il P.M. ha selezionato per sostenere la richiesta e gli elementi a favore dell'indagato; non impone la trasmissione dell'intero fascicolo processuale
Norma richiamata per spiegare quali atti sono "a sostegno della richiesta" e per chiarire che il verbale di convalida dell'arresto, essendo successivo, non rientra di regola negli atti trasmessi dal P.M. al riesame
Stabilisce l'obbligo di autonoma motivazione per il giudice che emette la misura "inaudita altera parte"; la Corte ha osservato che tale obbligo non è estensibile al Tribunale del riesame che conferma o modifica misure adottate dall'autorità procedente
art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020 n. 27)
Richiamato esclusivamente per la procedura di deposito telematico delle conclusioni del Sostituto Procuratore generale; non incide sul merito della decisione
Massime di principio
- L'obbligo di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame è limitato agli elementi che il P.M. ha scelto per sostenere la richiesta e a quelli favorevoli all'indagato: non vige l'obbligo di trasmettere l'intero fascicolo processuale.
- La mera mancata visione da parte del giudice di un singolo elemento probatorio (es. un video) non comporta automaticamente l'annullamento del provvedimento se la decisione è sorretta da altri indizi gravi e convergenti che costituiscono nuclei essenziali del ragionamento motivazionale.
- Le censure generiche sulla qualitaà delle immagini o sulla attendibilità di un riconoscimento operato dalla Polizia giudiziaria sono insufficienti: la difesa deve indicare in modo specifico come e perché l'elemento mancante o viziato disarticoli i nuclei decisivi della decisione cautelare.
- In sede di ricorso per Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione del merito cautelare mascherata da dogliane di motivazione o violazione di legge: la questione deve essere posta in termini di diritto e non come rinnovata valutazione delle prove.
- Il riconoscimento riportato in un verbale di arresto, se presente nel fascicolo, può essere valutato insieme ad altri indizi materiali: la distinta natura attestativa dei fatti materiali e la valutazione del riconoscimento non impediscono al giudice di ritenere convergenti gli indizi, salvo specifiche e documentate ragioni contrarie sollevate dalla difesa.
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